D - Interrogazioni Parlamentari sull'usura delle banche
1) Atto Senato - Interrogazione a risposta scritta 4/00268 10 luglio 2006
Amedeo Ciccanti/UDC
2) Atto Senato - Interrogazione a risposta scritta 4/00270 10 luglio 2006
Amedeo Ciccanti/UDC
3) Atto Senato - Interrogazione a risposta scritta 4/00271 10 luglio 2006
Amedeo Ciccanti/UDC
Risposta Sott.rio Economia e Finanze 5 aprile 2007
Mario Lettieri/Ulivo
4) Atto Senato - Interrogazione a risposta scritta 4/00401 27 luglio 2006
Nardini Maria Celeste/Rif Com.
Al Ministero Economia e Finanze ?
5) Atto Senato - Interrogazione a risposta scritta 4/00887 16 novembre 2006
Amedeo Ciccanti/UDC
Risposta Ministro Giustizia 17 maggio 2007
Clemente Mastella/UDEUR
6) Atto Camera - Interrogazione a risposta scritta 4/01923 11 dicembre 2006
Sergio D’Elia/La rosa nel pugno
Al Ministero Giustizia/Interno ?
7) Atto Camera - Interr. a risposta imm.ta in comm.ne 5/00529 19 dicembre 2006
Francesco Amendola/Ulivo
Risposta del sott. Economia e Finanze 20 dicembre 2006
Mario Lettieri/Ulivo
8) Atto Camera - Interrogazione a risposta scritta 4/04684 2 agosto 2007
Enrico Buemi/La rosa nel pugno
Al Ministero Giustizia/Interno ?
Vedi anche il video con l'intervista all'avv. Francesco Petrino Presidente SNARP
"L'usura del sistema bancario" http://videoitalia.etleboro.com/
Sulla questione connessa (all’usura bancaria) del “signoraggio monetario” primario e secondario vedi la documentazione presente nei siti www.marra.it (portale dell’avv. Marra e dell’Associazione “FermiamoLeBanche”) e http://studimonetari.org (portale del Centro Studi Monetari)
Interrogazione a risposta scritta 4-00270 presentata dal
sen. AMEDEO CICCANTI - lunedì 10 luglio 2006 nella seduta n. 014
Al Ministro dell'economia e delle finanze
Premesso:
che l'art. 2 della legge 108/96 prevede: "Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEG) comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli imprenditori finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano Cambi e dalla Banca d'Italia…";
che, pertanto, la esclusione dal calcolo del TEG della rilevazione di alcuni elementi di costo, quali le spese legali ed assimilate, gli interessi di mora ed oneri assimilabili, gli addebiti per tenuta conto e per i servizi incassi e per i servizi accessori, le spese per assicurazioni, la commissione di massimo scoperto, le imposte e tasse, così come dettato dalla Banca d'Italia, hanno un mero valore statistico, in quanto tendenti ad accertare dati scaturenti dall'obbligato esame di classi e categorie omogenee di costo e non già a determinare le componenti del costo effettivo del denaro per la determinazione del TEG stabilito dall'art. 1 della legge 108/96;
che la competenza a determinare il TEG - quindi a escludere ogni potere in tal senso surrettiziamente posto in capo alla Banca d'Italia - appartiene al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio a norma dell'articolo 2 del testo unico della legge bancaria, il quale può avvalersi, strumentalmente, anche della Banca d'Italia;
che l'art. 116, comma 3, del citato testo unico recita inoltre:"il CICR (…) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti";
che, conseguentemente, dovere degli istituti erogatori del credito è quello di modulare le proprie richieste alla clientela entro i limiti previsti dalla legge 108/96, riferiti alla media dei tassi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di evitare il reato di usura;
che è di tutta evidenza, invece, che tra gli elementi che fanno parte del costo del denaro, così come calcolati con combinazioni diverse da alcune banche, figurano:gli interessi ultralegali, l'anatocismo, le valute, le spese legali ed assimilate, gli interessi di mora ed oneri assimilabili, gli addebiti per tenuta conto e per i servizi incassi e per i servizi accessori, le spese per assicurazioni, la commissione di massimo scoperto e, qualche volta, perfino tasse e imposte, quantunque escluse esplicitamente ai sensi degli articoli 1 e 2, entrambi al comma 1, della legge 108/96;
che, conseguentemente, il costo effettivo sopportato dall'utente bancario per l'utilizzo del credito in conto corrente risulta notevolmente più elevato del tasso di interesse nominale ad esso applicato (a titolo di esempio, per la valutazione dei valori in discussione, considerando una durata di rapporto di 10 anni ad un tasso medio applicato del 15%, l'effetto della sola capitalizzazione trimestrale, aggiunto alla sola commissione di massimo scoperto pari allo 0,50%, corrisponde a circa il 36% dello "scoperto" di conto per una sorte capitale, a cui vanno aggiunti gli interessi moratori fino al giorno del pagamento);
che il formulario base del contratto adottato dalla totalità delle banche per regolare il rapporto di apertura di credito con affidamento mediante scoperto su conto corrente stabilisce l'addebito di interessi composti o anatocistici sugli interessi primari (art.7, comma 3: "gli interessi dovuti dal correntista producono a loro volta interessi nella stessa misura"), capitalizzati nei singoli periodi trimestrali di contabilizzazione del rapporto (art.7, comma 2: "i conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, a giugno, settembre, dicembre"),
si chiede di conoscere se il Governo non ritenga:
nulla, e improduttiva di ogni effetto giuridico, qualunque pattuizione sulla capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, per violazione del disposto di cui agli articoli 1283 e 1418 del codice civile, così come riconosciuto dalla Corte di Cassazione Civile, sezione I, del 1°.10.2002, n. 14091 che ha statuito: "La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di una banca è nulla in quanto essa non risponde ad un uso negoziale (e non normativo), ancorché la clausola stessa sia nello specifico contratto dichiarata conforme alle "norme bancarie uniformi" (giacché anche queste costituiscono usi negoziali)";
che, ai sensi dell'articolo 644 del codice penale e in forza dei poteri attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze a norma del citato art. 2 della legge 108/96, sia legittimo escludere dal calcolo dal "tasso effettivo globale medio" (TEG) gli interessi anatocistici periodici (trimestrali o semestrali) e quelle componenti del costo del denaro, definite unilateralmente dagli istituti di credito, senza alcuna clausola approvata esplicitamente per iscritto dai correntisti utenti bancari, quali le commissioni di massimo scoperto, gli interessi ultralegali e gli interessi moratori, tenuto conto che per il calcolo del tasso di usura, in concreto, si devono calcolare "tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo" e le spese che compongono il costo del denaro;
che sia opportuno, a seguito del costante indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, rivedere il decreto ministeriale 22 marzo 1997, che oltre a prevedere l'autonoma rilevazione della commissione di massimo scoperto (analogamente a quanto avviene solo in qualche altro Stato europeo), prevede anche una suddivisione delle spese "incluse" e di quelle "escluse" dal calcolo del tasso medio globale, che determina poi il tasso di usura a norma dell'art. 644 del codice penale, stante la sua illogicità e discrezionalità amministrativa, in contrasto anche con la sopravvenuta legislazione.
Risposta scritta pubblicata il 5/4/2007 nel fascicolo n. 026
all'Interrogazione 4-00270 presentata dal sen. CICCANTI
A riguardo, si premette che la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante «Disposizioni in materia di usura», all'articolo 2, in linea con quanto disposto dal 4º comma, dell'articolo 644, del codice penale, prevede la rilevazione trimestrale del «tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia» da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi.
Il tasso effettivo globale medio (TEG), risultante dall'ultima rilevazione e relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà, determina la soglia oltre la quale gli interessi sono sempre usurari (articolo 2, comma 4, della citata legge).
Nelle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura, la Banca d'Italia (dicembre 2002), ha inserito le spese per le assicurazioni e garanzie, tranne se derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge, tra le voci da calcolare per il tasso effettivo globale.
Attualmente la Banca d'Italia ha escluso le seguenti voci nella determinazione del tasso effettivo globale medio:
1) la commissione di massimo scoperto (CMS);
2) gli interessi moratori;
3) le spese connesse con i servizi accessori (ad esempio spese di custodia di pegno), spese legali e assimilate (ad esempio misura camerali, iscrizioni nei pubblici registri, spese notarili eccetera), il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad esempio perizie, certificati camerali, spese postali), eccetera.
Seguendo la metodologia della Banca d'Italia, fino a ora il decreto trimestrale del Ministero dell'economia e delle finanze esclude tali voci, riportando, tuttavia, separatamente la percentuale media rilevata della Commissione di massimo scoperto, il tasso medio rilevato degli interessi di mora contrattuali e prevedendo, per questi ultimi, una maggiorazione media in punti percentuali.
La ratio dell'esclusione della Commissione di massimo scoperto discende dalla sua natura: essendo, infatti, calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificato si nel periodo di riferimento, dipende dalle modalità di utilizzo del credito da parte del cliente. L'intermediario non avrebbe così, a priori, certezza sulla liceità delle condizioni applicate. Inoltre, l'inclusione della Commissione di massimo scoperto nel tasso effettivo globale determinerebbe un incremento di quest'ultimo e del tasso soglia anche per i correntisti che non si avvalgono della possibilità di uno scoperto.
La giurisprudenza ha più volte ribadito la necessità di una misura onnicomprensiva del tasso massimo usurario. La Banca d'Italia ha elaborato una metodologia di calcolo che tiene conto anche della Commissione di massimo scoperto.
Pertanto, a decorrere dal mese di ottobre 2005, l'Associazione bancaria italiana ha chiesto che con il decreto di rilevazione dei tassi massimi usurari (tassi soglia) sia fissato anche il livello massimo della commissione di massimo scoperto (CMS) e che sia chiarita la metodologia utilizzata.
Conseguentemente, questo Ministero ha chiesto alla Banca d'Italia:
- di modificare la metodologia per includere nel calcolo del tasso effettivo globale tutte le spese che sono fissate dall'intermediario, fermo restando che una totale onnicomprensività è sconsigliabile, perché l'inclusione di spese che sono meri ricarichi per costi sopportati dalla banca (ad esempio le spese postali effettive) avrebbe il solo effetto di elevare il livello del tasso soglia;
- di precisare la metodologia di calcolo utilizzata per determinare la Commissione di massimo scoperto soglia in una propria circolare.
A tale invito la Banca d'Italia ha risposto con l'emanazione di uno schema operativo consultabile sul sito Internet della Banca d'Italia: www.bancaditalia.it.
In attesa dell'evoluzione normativa in materia, la natura della Commissione di massimo scoperto non permette l'inclusione della stessa nel calcolo del tasso effettivo globale e spetta attualmente al giudice valutare l'effetto della stessa sul tasso effettivo globale, continuando a servirsi della metodologia della Banca d'Italia, come avvenuto nella richiesta di rinvio a giudizio della Procedura della Repubblica di Palmi e di Ascoli Piceno.
Relativamente all'asserita nullità della pattuizione sulla capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto per violazione del combinato disposto degli artt. 1283 e 1418 del codice civile si osserva quanto segue.
L'articolo 1283 del codice civile contiene un rinvio agli usi in funzione derogatoria rispetto alla disciplina codicistica. Tradizionalmente, secondo la dottrina e la giurisprudenza, il rinvio è sempre stato inteso agli usi bancari. È evidente che il potere derogatorio riguarda solo usi normativi (consuetudini in senso proprio) e non usi negoziali, in quanto inidonei a derogare a norme di legge.
Fino al 1999 la giurisprudenza consolidata ha attribuito agli usi bancari natura di usi normativi e, pertanto, idonei a derogare all'articolo 1283 codice civile (fissando, infatti, il periodo di capitalizzazione trimestrale e con convenzioni anteriori alla scadenza).
Le recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno attuato un revirement decisivo per l'avvio di una fase di intervento normativo, a livello primario e secondario, sulla materia.
La prima sentenza in ordine cronologico è stata la sentenza del 16 marzo 1999 n. 2374, redatta dalla 1ª sezione civile della Corte di Cassazione, che ha dichiarato nulla la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente per violazione dei limiti di cui all'articolo 1283 del codice civile: tale previsione si basa su di un uso non normativo bensì negoziale, in quanto tale inidoneo a derogare alla citata norma codicistica, di natura imperativa.
Tale pronuncia è stata salutata come ulteriore presidio a tutela del contraente debole contro le pratiche vessatorie del mondo bancario in materia di tassi di interesse e si inscrive in quell'orientamento legislativo e giurisprudenziale teso alla difesa del «consumatore» ed al perseguimento di un giusto equilibrio nelle posizioni contrattuali.
Il nuovo orientamento è stato confermato dalla sezione III con la decisione n. 3096 del 30 marzo 1999 e da altra sentenza della I sezione, la n. 3845 del 17 aprile 1999.
Il nodo cruciale della questione è quello della natura dell'«uso» su cui si fonda la prassi contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
A cominciare dalla sentenza n. 6631 del 1981, la Cassazione si era pronunciata nel senso della natura «normativa» di tale uso, con la conseguenza che esso era idoneo a derogare ai limiti di cui alla norma imperativa contenuta nell'articolo 1283 del codice civile.
Nella sentenza n. 2374 del 1999, invece, la Corte esclude tale natura, partendo da una riconsiderazione degli elementi costitutivi dell'uso normativo, soffermandosi in particolare sull'elemento psicologico, la opinio iuris ac necessitatis, cioè il convincimento che il comportamento sia giuridicamente obbligatorio in quanto conforme ad una norma che già esiste o dovrebbe far parte dell'ordinamento.
L'inserimento delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti bancari è consentito dai clienti non già per la convinzione che esse siano conformi ad una norma giuridica esistente o auspicabile, bensì per la ben più concreta ragione che si tratta di moduli standard, predisposti dalle banche in conformità alle direttive dell'associazione di categoria.
Si riconosce, quindi, come la pratica dell'anatocismo sia una conseguenza dello squilibrio contrattuale tra banca e cliente, parte contraente debole.
Nell'argomentare sulla natura negoziale e non normativa dell'uso, la Cassazione prende posizione anche in merito alla rilevanza delle norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI: secondo il Supremo Collegio tali clausole, avendo natura pattizia, assumono rilievo nei singoli contratti con la clientela solo se espressamente richiamate, secondo la disciplina di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
Non risulta neppure alcun accertamento dell'esistenza di un uso normativo generale di contenuto corrispondente alla clausola di anatocismo: la Commissione permanente presso il Ministero dell'Industria non ha mai accertato la sussistenza di un simile uso normativo e le raccolte delle Camere di Commercio locali sono atte a dimostrare soltanto l'esistenza ma non la natura - negoziale o normativa - degli usi vigenti.
Un ultimo motivo che la Corte adduce in favore della tesi dell'invalidità delle clausole di anatocismo è che almeno per i contratti bancari stipulati successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 4 della legge n. 154 del 1992 (poi trasfuso nell'articolo 117 TUB) l'invalidità della clausola di anatocismo derivi anche da tale nuova previsione, che sanziona di nullità le clausole di rinvio agli usi. La norma citata, a dire il vero, contiene un riferimento generico agli «usi», ma non specifica se si tratti di usi normativi o negoziali: tuttavia, la ratio della disposizione farebbe propendere per la seconda soluzione, in considerazione della natura squisitamente pattizia delle clausole cui comunemente si rinvia.
Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione ha portato all'emanazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, che, all'articolo 25, ha modificato l'articolo 120 Testo Unico Bancario.
La modifica consiste nell'introduzione di un nuovo comma, nel quale da un lato, con riferimento ai contratti di conto corrente, si impone la stessa periodicità di calcolo sia per i tassi attivi sia per i tassi passivi, dall'altro si attribuisce al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio il compito di stabilire criteri, modalità e tempi di attuazione del nuovo regime al quale le banche dovranno adeguarsi.
La delibera Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, approvata il 9 febbraio 2001, ha disciplinato la materia dell'anatocismo nelle operazioni bancarie e finanziarie.
Tale delibera ha introdotto, a tutti gli effetti, una disciplina speciale in materia di produzione e di calcolo degli interessi sugli interessi maturati nell'ambito delle operazioni bancarie e finanziarie, sottraendole all'applicazione dell'articolo 1283 del codice civile, se non per quanto espressamente richiamato.
Tuttavia, la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095 sembra aver sancito definitivamente l'invalidità dell'anatocismo sulla base delle seguenti motivazione: inesistenza di un uso in tal senso precedentemente alla diffusione delle norme bancarie uniformi, insussistenza di una opinio iuris ac necessitatis nell'applicazione della capitalizzazione trimestrale, invalidità della capitalizzazione trimestrale sancita dall'articolo 4 della legge n. 154 del 1992 e poi recepita nel decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle proprie competenze ed in collaborazione con le Autorità creditizie, intende verificare l'adeguamento del sistema bancario e finanziario alla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Mario Lettieri
Interrogazione a risposta scritta 4-00401 presentata dalla
sen.trice MARIA CELESTE NARDINI - giovedì 27 luglio 2006 nella seduta n. 027
Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
con sentenza n° 21095 del 4 ottobre 2004, la suprema Corte a sezioni unite ha condannato definitivamente come illegittimo l'anatocismo (come anche la sentenza della Corte costituzionale n. 425/2000 in data 17 ottobre 2000 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 342/1999, nonché la Corte di cassazione, sentenze n. 2374/1999, n. 3096/1999, n. 12507/1999). Conseguentemente la trimestralizzazione degli interessi bancari è illegittima fin dalla sua prima applicazione;
la suprema Corte di cassazione (presidente Rosario De Musis, Consigliere estensore Carlo De Chiara), con una recente sentenza n. 20449/2005 del 21 ottobre 2005, che ha condannato il San Paolo IMI a risarcire la pretesa della banca di 15.702.259 lire alla data del 20 giugno 1990 per semestralità arretrate e spese e a 16.514.711 lire per capitale residuo, ha eliminato la prassi bancaria del calcolo degli interessi anatocistici sugli interessi di mora maturati successivamente alla risoluzione dei mutui fondiari. In buona sostanza, la Corte di cassazione ha ampliato anche ai mutui fondiari il divieto di anatocismo sulle rate dei mutui risoluti: dopo la risoluzione del mutuo, fondiario o non, sono dovuti solo ed esclusivamente gli interessi corrispettivi sul capitale residuo, non più quelli ricapitalizzati. Tale principio, già affermato per i mutui non fondiari, da una sentenza della Cassazione civile del 28 febbraio 2003, mette la parola fine alla prassi bancaria di ricapitalizzare, oltre agli interessi (che vengono pagati all'inizio delle rate penalizzando l'eventuale estinzione anticipata), anche le penalità (more) in caso di ritardato pagamento, vero e proprio nodo scorsoio al collo dei debitori;
l'anatocismo bancario è quel meccanismo perverso in base al quale le banche calcolavano gli interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti: per esempio, se su una somma mutuata di 1.000, alla fine del 1° trimestre era maturato 10 di interessi, dal 1° aprile conteggiavano gli interessi non più su 1.000 bensì su 1.010; e così via, producendo un effetto "valanga". Pare che circa 300.000 piccoli imprenditori siano falliti "grazie" a questo "giochino". I correntisti bancari taglieggiati sono, invece, diversi milioni, chi per piccole somme, chi per somme consistenti o importanti. Il tutto in aperto spregio al Codice civile che vieta questa prassi;
considerato inoltre che l'interrogante è a conoscenza di situazioni gravissime derivanti dall'applicazione da parte degli istituti bancari di interessi anatocistici a danno di cittadini che, in seguito alla pretesa di somme esorbitanti, rischiano addirittura di perdere la casa: le banche, infatti, intimano il precetto non già all'importo dei ratei scaduti del capitale residuo e degli interessi moratori, ma sull'intero importo delle rate a scadere, comprensive degli interessi di ammortamento, di molto superiori alla quota di capitale con interessi di mora anatocizzati e ricapitalizzati sulle rate stesse,
si chiede di sapere:
quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di assicurare il rispetto delle sentenze della Corte costituzionale sulla illegittimità dell'anatocismo, e riconoscere il diritto al risarcimento per i numerosi mutuatari vittime di questo illegittimo meccanismo;
se non si ritenga, altresì, opportuno stabilire una moratoria di almeno sei mesi per sospendere le esecuzioni promosse per crediti non depurati dall'anatocismo, per rinnovare gli atti di precetto sulla base di nuovi conteggi, così che il debitore possa pagare importi legittimamente calcolati e pretesi, e non quelli vessatori ed estorsivi voluti dalle banche.
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NON HA ANCORA RISPOSTO ALLA DATA DEL 20/02/2008
Interrogazione a risposta scritta 4-04684 presentata dall'
on. ENRICO BUEMI - giovedì 2 agosto 2007 nella seduta n. 200
Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che:
attraverso il Comunicato Stampa del 26 luglio 2007 del Centro Studi Giuridici SNARP - Sindacato Nazionale Antiusura e Riabilitazione Protestati, il presidente dello SNARP, professor Francesco Petrino ha richiamato l'attenzione sui seguenti fatti:
sempre più frequentemente nei confronti delle vittime dell'usura e del racket la normativa di legge viene del tutto disattesa, con particolare riferimento alle denunce di usura contro il sistema bancario, per lo più sistematicamente archiviate, poiché i magistrati finiscono per considerare legali i tassi praticati dalle banche anche se notevolmente sproporzionati rispetto ai limiti imposti dall'articolo 2 della legge n. 108 del 1996;
le elargizioni a mutuo in favore delle vittime risultano sempre più lente e restrittive e fatto ancor più grave, risulta sempre più frequente da parte di numerosi giudici delle esecuzioni il diniego delle sospensioni dei termini esecutivi istituite con l'articolo 20 della legge n. 44 del 1999;
ultimi malcapitati della giustizia in ordine di tempo, una coppia di imprenditori del nord est di Udine, insieme ad una ditta individuale, tutti da Venzone e sotto esecuzioni immobiliari avanti al Tribunale di Tolmezzo, imprenditori ai quali, mentre il Prefetto di Udine ha decretato con parere favorevole il loro diritto alla sospensione dei termini esecutivi di 300 giorni ex articolo 20 legge n. 44 del 1999, viceversa il giudice delle esecuzioni del predetto Tribunale ha sistematicamente rigettato l'istanza finalizzata alla sospensione delle esecuzioni e dopo avere nominato un custode giudiziario dell'immobile adibito ad azienda produttiva, ha ordinato la vendita dello stabilimento entro fine anno;
l'iniziativa del giudice di Tolmezzo, determinerà entro l'autunno l'inevitabile chiusura dell'azienda della suddetta coppia, oltre che della ditta, con la conseguente perdita dei contratti di lavorazione in esecuzione per circa un milione di euro e l'inevitabile licenziamento di almeno 5 unità lavorative e la perdita di lavoro per i nuclei famigliari dei titolari e soci ed espone al rischio di fallimento le imprese dei malcapitati, in barba alle leggi vigenti, la cui attuazione, mentre sembrerebbe ormai assumere mera valenza opzionale, contraddice l'enorme sforzo del Commissario di Governo per la lotta all'usura e al racket, le cui campagne informative recitano, «denuncia i tuoi aguzzini, lo Stato ti proteggerà»;
ma questi due casi sono solo gli ultimi in ordine di tempo, a cui vanno ad aggiungersi numerosi altri verificatisi recentemente in altre regioni, sempre con riferimento alla deludente gestione delle leggi di tutela delle vittime di usura;
come nel caso di una coppia di Frosinone, alla quale, vittima di usura, è stato negato il beneficio della sospensione ex articolo 20 legge n. 44 del 1999 e fatto ancora più grave dopo che i predetti si sono indotti al pagamento integrale delle somme accertate dal CTU nominato proprio dal giudice delle esecuzioni, è stata comunque effettuata la vendita all'asta del loro immobile, col risultato della imminente cessazione di impresa e la perdita di 4 posti di lavoro oltre a quelli dei tre titolari;
sta vivendo una analoga situazione una coppia di coniugi di Avezzano in danno della quale è imminente la vendita di un intero palazzo adibito a centro commerciale, con oltre 20 dipendenti, poiché il GIP ha archiviato la denuncia contro una nota banca affermando che la pretesa di un credito moltiplicatosi in 10 anni da 300.000 a 3 milioni di euro è legittima, anche in presenza di un documentale accertamento contrario della Guardia di finanza e di una analitica C.T.P. che attesta l'usurarietà dei tassi, molto oltre, ogni limite di legge;
infine meritano citazione due ulteriori casi, tratti da un lungo elenco meritevole della pubblicazione di un libro bianco, quello di una ditta di Roma, che ha pagato integralmente il credito rideterminato dalla C.T.P. e si è vista fissare la vendita del proprio immobile dal giudice delle esecuzioni del Tribunale di Roma e quello di una coppia di coniugi incappati nel rifiuto per la nuova norma sulla conversione del pignoramento, che (in maniera del tutto incostituzionale, ed allo stato il pro-movimento di incostituzionalità è stato già sollevato dalla dottoressa Battaglese, giudice delle esecuzioni del tribunale di Roma) ha precluso loro il beneficio della conversione, poiché in data 1 marzo 2006, quando è entrata in vigore, risultava già emessa l'ordinanza di vendita;
si tratta di una gravissima denuncia proveniente dallo SNARP che aggrega circa 52.000 associati, che fa emergere la deludente disapplicazione o errata interpretazione della legge antiusura e delle norme correlate anche al nuovo codice di procedura civile per la parte che concerne le esecuzioni immobiliari, e l'attuazione dell'articolo 495 del codice di procedura civile afferente proprio la conversione del pignoramento, che ha costituito oggetto di una lunga relazione critica del medesimo professor Petrino pubblicata integralmente sul volume n. 2 delle «Relazioni delle 3 Giornate di Ascolto delle Organizzazioni Antiracket e Antiusura» pubblicato dal Ministero dell'interno e distribuito in maggio scorso a cura del Commissario straordinario di Governo per il coordinamento di iniziative antiracket e antiusura -:
se non si intenda assumere idonee iniziative, anche normative necessarie ai cittadini e alle imprese che ancora credono nelle istituzioni, sia per evitare che la attuale campagna informativa per la lotta all'usura e al racket rimanga ingannevole, nonché per evitare alle vittime di cadere dalla padella dell'usura alla brace delle istituzioni, come purtroppo già si è verificato tutte le volte che i giudici hanno rigettato le istanze dei malcapitati in violazione della legge vigente ed hanno proceduto alla nomina di custodi giudiziari, a delegare ai notai le vendite degli immobili e a sfrattare i cittadini e le imprese che denunciano i propri aguzzini, che andrebbero invece equiparati e protetti alla stregua dei collaboratori di giustizia.
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NON HA ANCORA RISPOSTO ALLA DATA DEL 20/02/2008

