Dalla parte delle vittime ……dell’usura bancaria.
La Massima:E’ nullo il Decreto Ingiuntivo emesso sulla base del solo saldaconto dovendo essere prodotto il completo estratto del conto da cui evincere le operazioni compiute durante l’intero rapporto.
Tribunale di Mantova Sez II - Giudice Unico Dott.Luigi Bettini –Sentenza del 10 settembre 2004
…“Deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso in assenza di idonea prova scritta ex art.633/1 n.1 ,634 c.p.c e 50 D.l.vo n.385/93,come ritualmente eccepito dall’opponente nella sola fase conclusionale e comunque rilevabile d’ufficio.”
Si ritiene questa sentenza di fondamentale importanza per le migliaia di vittime dell’usura bancaria in quanto è stata prassi consolidata per le banche,VERGOGNA,ottenere Decreti Ingiuntivi e relativi pignoramenti e vendite con un semplice “foglietto”,il saldaconto:”dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un’attestazione di verità e liquidità del credito.”
In effetti sulla scorta di un semplice foglietto,unilaterale,si sono consumate le peggiori tragedie a scapito delle vittime di usura bancaria.
Si è avvalorata la pratica della follia di demoniaca memoria che determina sofferenza e MORTE.E’ bastato presentare un foglietto consuntivo di un presunto credito costruito con la sistematica pratica del delitto d’usura per ottenere pignoramenti e vendite di chi ha avuto necessità di un modesto prestito.
Le banche,inoltre,se capita che invece debbano presentare gli estratti conto che consentano la verifica del valore riportato nel saldaconto,al fine d’ impedire la prova certa dell’usura da esse praticata,oppongono un rifiuto,consentito dalla Legge, per la documentazione antecedente i dieci anni dalla richiesta.
In pratica se la povera vittima ha avuto la fortuna di conservare gli estratti conto,bene,diversamente la pratica d’usura diventa indimostrabile se non intuitivamente e logicamente.
E’inutile ricordare che secondo il titolo V del codice di procedura civile,Dei Poteri del Giudice,art .117,:”Il giudice in qualunque stato e grado del processo,ha facoltà di ordinare la comparazione personale delle parti in contraddittorio tra di loro per interrogarle liberamente sui fatti di causa.”
Se una vittima dell’usura chiede prova della vera origine del debito ,in qualunque fase del processo e poiché parte debole, si “deve” intervenire d'Ufficio e chiedere” lumi”,fatti e non foglietti,sull’origine del presunto debito perché nella generalità dei casi trattasi, se i calcoli venissero fatti nel rispetto della Legge ad interessi semplici e non composti,di un credito e non debito. Non si dimentichi che nella maggioranza dei casi grazie a questi presunti debiti costruiti con la sistematica pratica del delitto d’usura le banche hanno ottenuto le ipoteche d’immobili grazie a mutui,a loro volta ingannevoli del reale tasso applicato, che risultano fondati su un bisogno e necessità artatamente costruiti,quindi nulli per simulazione . Vergognatevi.........I ! ! !
Partito Lotta Usura Bancaria www.plub.it

