DALL'AVV.GIANNI FESCURA RICEVO....CONTESTARE I DECRETI INGIUNTIVI E' SEMPRE UTILE
Dall’AVV.GIANNI FRESCURA RICEVO…CONTESTARE I DECRETI INGIUNTIVI E’ SEMPRE UTILE
Cassazione Civ.SEZIII 6 Novembre 2008-Sarà cura dell’aspirante aggiudicatario accertarsi,prima dell’asta,se il titolo esecutivo sulla cui base il creditore procedente ha agito abbia o meno il carattere della irrevocabilità ovvero sia ancora oggetto di contestazione"non sarà mai sicuro del proprio acquisto ...e se la banca perde la controversia non solo si vedra’ revocare la proprietà ma perderà anche i soldi versati.
NON VI PREOCCUPATE SE LE PROCEDURE ESECUTIVE ARRIVANO AL TRAGUARDO PRIMA DELLA DEFINITIVA SENTENZA DI CASSAZIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE;SE COMPRANO IN FORZA DI PRESUNTI DEBITI COSTRUITI GRAZIE ALL'ANATOCISMO MA CHE SONO IN REALTA' E GENERALMENTE UN CREDITO ...IMPORTANTE E' CONTESTARE!
FATE ACQUISTARE AI COMPLICI E MAFIOSI DI QUESTA ASSOCIAZIONE A DELINQUERE;AI POKERISTI ED AVVOLTOI CHE SFRUTTANO LA SOFFERENZA;AFFARISTI DELLA MORTE;SCIACALLI ...TUTTO VI SARA' RESTITUITO ...A LOROI SPESE E CON I RELATIVI DANNI,E PRIMI TRA TUTTI,QUELLI BIOLOGICI ED ESISTENZIALI....CHE INDUCONO SOFFERENZA E MORTE.
DIIFFIDATE DI CHI SI ERGE E VUOLE ERGERE PALADINO...E NON SA COSA E' IL "ROSSO" IN BANCA;CHE NON CONOSCE LA "SOFFERENZA",NON CERTAMENTE CASUALMENTE TERMINE TANTO IN VOGA NEGLI AMBIENTI BANCARI,INDOTTA DALL'IGNOBILE PRATICA DELL'ANATOCISMO.
Quindi,mi riferisco alle vittime,non preoccupatevi,contestate sempre gli usurai che applicano il vietato ed illegale anatocismo sia nei conti corrente che nei mutui….la giustizia presto o tardi arriverà a dimostrare l’illegalità e l’aspetto ingannevole dei contratti. Attenzione ai mistificatori,ai finti paladini degli interessi delle vittime dell’usura bancaria che infestano la rete e tutelano le banche;attenzione a chi vi dice che non c’è anatocismo nei mutui e vi diffida dal contestare.ATTENZIONE ALL’OPERA DI DISINFORMAZIONE-DISSUASION E CHE VIENE CONDOTTA IN RETE DAI GIUDA DEL POPOLO.
Comitato “ Banche Pulite “ *
* Responsabile dr. Gianni Frescura - Centro servizi peritali
Valdagno (VI) Via Bellini 6, Tel/fax 0445.412545, Cell. 348.7266542 Email "csvaldagno@assimai.it"
CONTESTARE I DECRETI INGIUNTIVI DELLE BANCHE
NELLE ESECUZIONI FORZATE E’ SEMPRE UTILE
La confutazione dei calcoli posti a base dei decreti ingiuntivi delle banche, anche quando
non eseguita in tempo utile [1], effettuata tramite la presentazione di una specifica
opposizione (meglio se con allegata una perizia tecnica che dica qual è l’esatto importo a
saldo dei rapporti con la banca), quando è in corso una procedura di espropriazione
forzata è in ogni caso efficace, in quanto una recente pronuncia della Cassazione ha
stabilito che l’art. 2929 del c.c., il quale prevede la non opponibilità delle nullità degli atti
esecutivi all’acquirente di un immobile all’asta giudiziaria,[2] non si applica quando la
contestazione del titolo esecutivo viene fatta prima della vendita all’asta, quando
logicamente il titolo verrà, successivamente, dichiarato nullo.
Ciò significa che se il presunto debitore della banca, autrice del pignoramento, si oppone
al decreto ingiuntivo o alla stessa esecuzione, eccependo che i calcoli della banca sono
scorretti, anche se i giudici di primo grado accolgono le istanze delle banche, concedendo
la provvisoria esecutività o non sospendono le esecuzioni, l’aggiudicatario o l’assegnatario
di un bene nell’esecuzione forzata fondata su quel titolo, non sarà mai sicuro del proprio
acquisto e se la banca perde la controversia collegata alla contestazione del decreto,
costui (più o meno inconsapevole favoreggiatore delle banche usuraie) non solo si vedrà
revocare la proprietà, ma ci rimetterà anche la somma versata (mancando la garanzia per
l’evizione, ex art. 2927 c.c.) che andrà alla banca.
Valdagno agosto 2009
Gianni Frescura
Note
1] L’autore della presente nota ritiene che il valore di “giudicato”, acquistato dal decreto ingiuntivo
(emesso ai sensi dell’art. 50 del Tub) non opposto dopo 40 giorni dalla notifica, quando la somma
a credito indicata nell’atto comprende anche degli interessi, non copra di certo il loro metodo di
calcolo, se nel decreto non è stato espressamente indicato il tasso effettivo (TEG), in quanto
questa mancanza rende impossibile la verifica del supero del tasso soglia dell’usura, che è di
esclusiva competenza della magistratura e non certo del funzionario della stessa banca che
effettua la certificazione di cui all’art. 50 Tub; per una più ampia trattazione dell’argomento rinvio al
mio articolo “Il calcolo degli interessi nelle esecuzioni immobiliari”.
2] Sentenza Cass. Civ, sez. III, 6 novembre 2008 (dep. 13 febbraio 2009), n. 3531 “[l’art. 2929 c.c.]
si riferisce ai vizi formali del procedimento esecutivo … ma non trova spazio tutte le volte in cui … i
vizi denunciati si configurano come motivi di opposizione alla stessa esecuzione, di talché
l’eventuale estinzione del procedimento esecutivo o la perdita di efficacia del pignoramento
possono essere fatte valere nei confronti dell’aggiudicatario, attendendo all’an e non al quomodo
… sarà onere dell’aspirante aggiudicatario quello di accertarsi, prima [dell’asta] se il titolo
esecutivo sulla cui base il creditore procedente ha agito abbia o meno il carattere della
irrevocabilità ovvero sia ancora oggetto di contestazione
DOMENICO BRUNI
COORDINATORE PLUB:PARTITO LOTTA USURA BANCARIA
Cassazione Civ.SEZIII 6 Novembre 2008-Sarà cura dell’aspirante aggiudicatario accertarsi,prima dell’asta,se il titolo esecutivo sulla cui base il creditore procedente ha agito abbia o meno il carattere della irrevocabilità ovvero sia ancora oggetto di contestazione"non sarà mai sicuro del proprio acquisto ...e se la banca perde la controversia non solo si vedra’ revocare la proprietà ma perderà anche i soldi versati.
NON VI PREOCCUPATE SE LE PROCEDURE ESECUTIVE ARRIVANO AL TRAGUARDO PRIMA DELLA DEFINITIVA SENTENZA DI CASSAZIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE;SE COMPRANO IN FORZA DI PRESUNTI DEBITI COSTRUITI GRAZIE ALL'ANATOCISMO MA CHE SONO IN REALTA' E GENERALMENTE UN CREDITO ...IMPORTANTE E' CONTESTARE!
FATE ACQUISTARE AI COMPLICI E MAFIOSI DI QUESTA ASSOCIAZIONE A DELINQUERE;AI POKERISTI ED AVVOLTOI CHE SFRUTTANO LA SOFFERENZA;AFFARISTI DELLA MORTE;SCIACALLI ...TUTTO VI SARA' RESTITUITO ...A LOROI SPESE E CON I RELATIVI DANNI,E PRIMI TRA TUTTI,QUELLI BIOLOGICI ED ESISTENZIALI....CHE INDUCONO SOFFERENZA E MORTE.
DIIFFIDATE DI CHI SI ERGE E VUOLE ERGERE PALADINO...E NON SA COSA E' IL "ROSSO" IN BANCA;CHE NON CONOSCE LA "SOFFERENZA",NON CERTAMENTE CASUALMENTE TERMINE TANTO IN VOGA NEGLI AMBIENTI BANCARI,INDOTTA DALL'IGNOBILE PRATICA DELL'ANATOCISMO.
Quindi,mi riferisco alle vittime,non preoccupatevi,contestate sempre gli usurai che applicano il vietato ed illegale anatocismo sia nei conti corrente che nei mutui….la giustizia presto o tardi arriverà a dimostrare l’illegalità e l’aspetto ingannevole dei contratti. Attenzione ai mistificatori,ai finti paladini degli interessi delle vittime dell’usura bancaria che infestano la rete e tutelano le banche;attenzione a chi vi dice che non c’è anatocismo nei mutui e vi diffida dal contestare.ATTENZIONE ALL’OPERA DI DISINFORMAZIONE-DISSUASION
Comitato “ Banche Pulite “ *
* Responsabile dr. Gianni Frescura - Centro servizi peritali
Valdagno (VI) Via Bellini 6, Tel/fax 0445.412545, Cell. 348.7266542 Email "csvaldagno@assimai.it"
CONTESTARE I DECRETI INGIUNTIVI DELLE BANCHE
NELLE ESECUZIONI FORZATE E’ SEMPRE UTILE
La confutazione dei calcoli posti a base dei decreti ingiuntivi delle banche, anche quando
non eseguita in tempo utile [1], effettuata tramite la presentazione di una specifica
opposizione (meglio se con allegata una perizia tecnica che dica qual è l’esatto importo a
saldo dei rapporti con la banca), quando è in corso una procedura di espropriazione
forzata è in ogni caso efficace, in quanto una recente pronuncia della Cassazione ha
stabilito che l’art. 2929 del c.c., il quale prevede la non opponibilità delle nullità degli atti
esecutivi all’acquirente di un immobile all’asta giudiziaria,[2] non si applica quando la
contestazione del titolo esecutivo viene fatta prima della vendita all’asta, quando
logicamente il titolo verrà, successivamente, dichiarato nullo.
Ciò significa che se il presunto debitore della banca, autrice del pignoramento, si oppone
al decreto ingiuntivo o alla stessa esecuzione, eccependo che i calcoli della banca sono
scorretti, anche se i giudici di primo grado accolgono le istanze delle banche, concedendo
la provvisoria esecutività o non sospendono le esecuzioni, l’aggiudicatario o l’assegnatario
di un bene nell’esecuzione forzata fondata su quel titolo, non sarà mai sicuro del proprio
acquisto e se la banca perde la controversia collegata alla contestazione del decreto,
costui (più o meno inconsapevole favoreggiatore delle banche usuraie) non solo si vedrà
revocare la proprietà, ma ci rimetterà anche la somma versata (mancando la garanzia per
l’evizione, ex art. 2927 c.c.) che andrà alla banca.
Valdagno agosto 2009
Gianni Frescura
Note
1] L’autore della presente nota ritiene che il valore di “giudicato”, acquistato dal decreto ingiuntivo
(emesso ai sensi dell’art. 50 del Tub) non opposto dopo 40 giorni dalla notifica, quando la somma
a credito indicata nell’atto comprende anche degli interessi, non copra di certo il loro metodo di
calcolo, se nel decreto non è stato espressamente indicato il tasso effettivo (TEG), in quanto
questa mancanza rende impossibile la verifica del supero del tasso soglia dell’usura, che è di
esclusiva competenza della magistratura e non certo del funzionario della stessa banca che
effettua la certificazione di cui all’art. 50 Tub; per una più ampia trattazione dell’argomento rinvio al
mio articolo “Il calcolo degli interessi nelle esecuzioni immobiliari”.
2] Sentenza Cass. Civ, sez. III, 6 novembre 2008 (dep. 13 febbraio 2009), n. 3531 “[l’art. 2929 c.c.]
si riferisce ai vizi formali del procedimento esecutivo … ma non trova spazio tutte le volte in cui … i
vizi denunciati si configurano come motivi di opposizione alla stessa esecuzione, di talché
l’eventuale estinzione del procedimento esecutivo o la perdita di efficacia del pignoramento
possono essere fatte valere nei confronti dell’aggiudicatario, attendendo all’an e non al quomodo
… sarà onere dell’aspirante aggiudicatario quello di accertarsi, prima [dell’asta] se il titolo
esecutivo sulla cui base il creditore procedente ha agito abbia o meno il carattere della
irrevocabilità ovvero sia ancora oggetto di contestazione
DOMENICO BRUNI
COORDINATORE PLUB:PARTITO LOTTA USURA BANCARIA

