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Dal Dott.Giovanni Battista Frescura riceviamo e pubblichiamo

Considerazioni sul controlo giudiziario delle operazioni di credito

Considerazioni sul controllo giudiziario delle operazioni di credito

 

A proposito dei rapporti tra le banche e i cittadini che hanno in essere operazioni di finanziamento, dopo aver studiato la normativa sull’usura e le varie interpretazioni fin’ora circolate, sono giunto alla conclusione che c'è stata una gigantesca opera di disinformazione sulla materia (non saprei dire se dolosa o colposa).

 

L’Associazione (a delinquere ?) Bancaria Italiana, tramite convegni e scritti di autori da loro prezzolati (di cui si possono fornire copiose prove) ha infatti fatto circolare per più di dieci anni l'idea che la legge 108/96 (la legge antiusura) non fosse altro che una modifica dell’art. 644 c.p., il quale puniva gli usurai che approfittavano dello stato di bisogno del debitore e non riguardasse le banche che non facevano usura, quasi per definizione, visto che (almeno fino a qualche anno fa) prestavano i soldi solo ha chi li aveva già.

 

In realtà la legge 108/96 oltre che colpire più efficacemente l’usura criminale, aumentando le pene e predisponendo un apparato amministrativo di assistenza per le vittime di questo tipo di usura, ha anche previsto un nuovo sistema di controllo (il tasso soglia) per tutte le operazioni di credito, in particolare per quello bancario, individuando una decina di operazioni standard e stabilendo per ogn’una di loro il tasso soglia.

 

L’introduzione di questo nuovo tipo di controllo, a mio avviso, è stata sostanzialmente determinata dal fatto che le banche da pubbliche che erano nei primi anni '90 sono state privatizzate.

 

Quando il sistema del credito era sostanzialmente pubblico le banche erano sottoposte al controllo sociale tramite i rappresentanti della politica, dei sindacati e della burocrazia che sedevano nei vari c.d.a. mentre, dopo che il pubblico ha perso questa funzione, a causa della privatizzazione, il controllo sull’operato delle banche, sui rapporti con la clientela (cioè sui tassi e sulle modalità di erogazione del credito) è passato, tramite appunto la legge 108/96, alla magistratura.

 

Questo passaggio di competenze non è stato esplicito, ma lo si deduce, senza alcun dubbio, dagli elementi innovativi introdotti nel sistema con la legge 108/96:

 

1) il bene tutelato dal nuovo art. 644 c.p. non è più il patrimonio di un soggetto (come nel vecchio art. 644), ma "l'ordine economico": c'è un “tasso limite” pubblico sulle operazione di credito;

 

2) la competenza sulle controversie relative al superamento del tasso soglia è sia dei magistrati civili che penali (vedi art. 1815 c.c. e 644 c.p.); prima, per i contratti, c’era il rimedio della rescissione per lesione ultradimidium;

 

3) il controllo sul superamento del tasso limite è di competenza esclusiva della magistratura, come ha detto espressamente il governo, in risposta a varie interrogazioni parlamentari e come ha confermato la stessa Banca d'Italia, la quale ha ribadito che, nel campo dell'usura, a lei spetta solo la raccolta delle informazioni sul tasso medio.

 

Fin’ora però, forse a causa della cortina fumogena prodotta dalle banche (e forse, da un certo timore reverenziale) la magistratura dà l’impressione di non accettare questo suo nuovo compito; i magistrati penali tengono nei cassetti le denunce per usura bancaria e quelli civili vanno avanti in ordine sparso, con comportamenti molto disomogenei.

 

All’opera di disinformazione su questa nuova competenza della magistratura hanno contribuito anche, a mio avviso, tutte le discussioni sulle questioni relative all'applicazione della formula della Banca d'Italia per il calcolo del tasso di usura e quelle sulla commissione di massimo scoperto (cms): è da inserire o meno nel calcolo, visto che la circolare della Banca d'Italia la esclude ?

 

Questo tipo di discussioni, astrattamente interessanti, sono in realtà molto fuorvianti, perchè il primo compito del giudice (civile o penale) è semplicemente quello di verificare se il tasso effettivo di una determinata operazione di credito (anche bancario) è superiore al tasso soglia, compito assolutamente diverso da quello della Banca d'Italia.

 

Espressamente, nelle stesse istruzioni che contengono la famigerata formula, la Banca d'Italia dice che è interessata solamente alle operazioni normali (non vuole i dati di tutte le operazioni) perchè il suo compito è solo quello di raccogliere le informazioni affinché il Ministro dell’economia pubblichi (ogni tre mesi) sulla G.U. il tasso medio relativo alla decina di operazioni creditizie standard che lo stesso Ministro indica annualmente; i casi speciali (come i prestiti agli enti pubblici) che fanno scendere troppo i tassi ed i casi "patologici", dove il rischio fa aumentare il tasso (e fa applicare la cms nelle aperture di credito/sconti), sono esclusi dalla rilevazione.

 

E' pertanto assolutamente logico che la Banca d'Italia rilevi il tasso di mora e la cms  (situazioni patologiche) separatamente dal tasso normale e pertanto non si comprende perché giudici e periti si siano fin’ora incaponiti ad applicare una formula adottata per uno scopo (rilevare il tasso medio di un certo tipo di operazioni) ad un calcolo (verifica del tasso effettivo di una specifica operazione di credito) molto diverso, che necessariamente richiede l’applicazione di una formula diversa.

 

Ai fini del controllo del superamento del tasso soglia il magistrato, una volta che è in possesso dei dati relativi al capitale prestato, agli interessi pattuiti/corrisposti e alle spese/commissioni richieste/addebitate per la durata del prestito (elementi che le parti o il perito dovrebbero fornirgli) è in grado, anche da solo, di applicare la formuletta per verificare qual'è il tasso effettivo dell’operazione creditizia in esame e confrontarlo con il tasso soglia di quel periodo !

 

Il fatto che la cms sia eventualmente da considerare tra gli interessi o tra le spese è un problema ininfluente ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura, perchè in ogni caso la cms è un corrispettivo percepito dalla banca per l'operazione creditizia (denominata "apertura di credito" o "sconto") e pertanto sicuramente da conteggiare per nel calcolo del tasso effettivo.

 

A mio avviso è assurdo, sotto un profilo morale e giuridico, che un soggetto in contenzioso con le banche (in particolare nelle esecuzioni immobiliari/fallimenti) debba pagare una perizia per farsi fare i conti esatti perché è un fratto notorio che quelli della banca sono viziati dall’applicazione, per anni, di interessi ultralegali, anatocismi e altri "solecismi" finanziari e pagare poi anche il consulente tecnico del tribunale, che a sua volta farà i conti secondo le indicazioni del magistrato.

 

Il magistrato civile e/o penale [il soggetto che le norme individuano come il controllore della correttezza delle operazioni creditizie (mancato superamento del tasso soglia)], dovrebbe dire come, secondo lui, vanno effettuati i conti nelle operazioni bancarie e nei casi di contenzioso, imporre alla banca di ricalcolare i saldi delle varie operazioni, secondo il metodo preventivamente comunicato, affinché egli possa esercitare il controllo sull'eventuale superamento del tasso soglia; controllo che il giudice deve esercitare anche (e soprattutto) quando la banca fa istanza per il decreto ingiuntivo; a questo scopo la banca dovrebbe presentare al giudice un documento dove sono indicati in modo distinto capitale, interessi e spese.

 

Per quanto riguarda infine la questione del dolo nel reato di usura, si dovrebbe considerare il "dolo eventuale" derivato dal fatto che i "solecismi finanziari" (anatocismo, interessi ultralegali, valute, spese non dovute, ecc…) possono far superare il tasso soglia e i responsabili dei crediti alla clientela di ogni filiale sono ben consapevoli di ciò e pertanto la loro responsabilità penale personale è ben documentata; la magistratura inquirente non può accogliere giustificazioni ridicole quale quella, spesso udita, "noi seguivamo le istruzioni della Banca d'Italia" ! Queste istruzioni non hanno niente a che fare con l'usura !

 

Tenuto conto di tutto ciò il Consiglio Superiore della Magistratura dovrebbe suggerire ai giudici molta prudenza nella frequentazione delle banche e dei bancari/banchieri, visto che si tratta di potenziali criminali, in quanto molte fattispecie di usura sono tipiche del sistema bancario, non certo dei criminali “normali”; quando mai si è visto infatti che l'usuraio/estorsore apre un credito (fido) sul conto corrente o un "castelletto" per gli sconti dei crediti commerciali ?  

 

E a quale scopo lo Stato avrebbe organizzato la raccolta dei dati sui tassi medi delle operazioni bancarie, se non per controllare, tramite la magistratura, l’operato dei funzionari, dirigenti, amministratori degli istituti di credito ? o costoro sono legibus soluti ?