Caro ing Bruni
le allego due documenti che le possono interessare.
Non sembra anche a lei strano che nonostante per banca Antonventa sia stato abbondantemente accertato che pratica l'usura
Cordiali saluti
Gianni Frescura
Comitato “ Meglio Senza Usura “ *
* Responsabile dr. Gianni Frescura - Centro servizi peritali
Valdagno (VI) Via Bellini 6, Tel/fax 0445.412545, Cell. 348.7266542 Email "csvaldagno@assimai.it"
L’usura anche nei finanziamenti bancari
è un illecito penale e civile
del dr. Gianni Frescura *
Molti magistrati (giudici e p.m.), avvocati, consulenti e soprattutto i responsabili degli istituti
di credito, quando si parla di usura, ritengono che la questione non abbia una rilevanza
pratica nelle operazioni di credito bancario, in quanto i funzionari delle banche
(generalmente) seguono le procedure previste dalla Banca d’Italia e pertanto, anche
nell’ipotesi in cui, per un caso fortuito, il tasso globalmente applicato dalla banca superi il
limite di legge (il tasso globale medio pubblicato trimestralmente in G.U. aumentato del
50%) il reato non si verifica perché, in ogni caso, mancherebbe il dolo.
Secondo la comune opinione dei giuristi, gli amministratori, i dirigenti ed i funzionari di
banca infatti, abitualmente, rispettano tutte le normative sul credito e le circolari della
Banca d’Italia; nessuno di loro opera con l’intenzione di applicare alla clientela tassi
usurari e pertanto non si può verificare il reato di usura nei finanziamenti bancari e, di
conseguenza, non ci sarebbe nemmeno l’illecito civile.
Questa convinzione, a mio avviso, è moralmente 1 e giuridicamente infondata.
Bisogna premettere che il reato di usura, sia nella fattispecie di usura “oggettiva” che in
quella “soggettiva”
l’esistenza o meno di un fatto (naturale) causato, dolosamente o colpevolmente, da una
persona (reo), ma si concretizza semplicemente con l’instaurarsi tra le parti di un
rapporto (giuridico) sinallagmatico (un accordo che prevede obbligazioni reciproche).
1 L’usura è considerata, da tutte le religioni monoteiste, un furto, proibito com’è noto, dal settimo
comandamento “non rubare”. L’enciclica “Vix pervenit” di Benedetto XIV° (1745) dice: <sia lungi dall’animo
dei Cristiani la convinzione che, con l’usura, o con simili ingiustizie inflitte agli altri possano fiorire lucrosi
commerci; invece abbiamo appreso dallo stesso Divino Oracolo che "
rende miseri i popoli"> e l’enciclica “Rerum novarum” di Leone XIII (1891) ammonisce: <è dovere dei ricchi
non danneggiare i piccoli risparmi dell'operaio [di chi lavora] né con violenza né con frodi né con usure
manifeste o nascoste>. L’usura è combattuta, anche con maggior forza dei cristiani, sia dall’Islam che
dall’Ebraismo (che la permette però nei confronti dei “gentili”, i non ebrei). Solo i “razionalisti” (i massoni)
ritengono lecito chiedere interessi per i prestiti senza alcun limite, che, a loro dire, sarebbe posto
automaticamente dal “mercato”.
2 L’ipotesi-base del delitto di usura, in Italia, è disciplinata, a partire dal 1997, dal combinato disposto del
primo e terzo comma (prima parte) dell’art. 644 c.p. ed è così descritta: Chiunque ... si fa dare o promettere,
sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi
o altri vantaggi usurari, é punito…. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari.
L’ipotesi base dell’usura si caratterizza pertanto per la predeterminazione normativa del tasso-soglia, al di
sopra del quale l’interesse diventa usurario e può essere definita “usura oggettiva”; la definizione di “usura
presunta”, proposta da alcuni autori, non mi sembra corretta, in quanto adombra una (inesistente) possibilità
di poter fornire una prova contraria.
Il requisito dell’approfittamento dello stato di bisogno (previsto nella fattispecie dell’usura delineata dall’art.
644 c.p. del
nella fattispecie base, vi è l’assenza di qualsiasi riferimento alla situazione di debolezza economica della
vittima del reato. Il requisito dell’approfittamento dello stato di bisogno è previsto solo come circostanza
aggravante dal n. 3 del quinto comma dell’articolo 644 c.p.
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Il comportamento penalmente 3 e civilisticamente 4 sanzionato infatti consiste, in ogni
caso, nel “farsi dare o promettere … in corrispettivo di una prestazione di denaro
interessi usurari”, cioè nell’aver incassato/preteso interessi superiori al limite di legge o
che risultino comunque sproporzionati (rispetto al capitale), quando chi li ha dati o
promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
E’ fuori discussione che le parti di un contratto usurario non debbano necessariamente
essere persone fisiche, ma possano benissimo essere anche persone giuridiche: banca
o finanziaria, come soggetto che si fa “dare o promettere la prestazione usuraria” (danaro
o altra utilità) da un lato, e impresa societaria o ente (pubblico o privato), che “consegna o
promette di dare interessi usurari” dall’altro lato del rapporto sinallagmatico usurario 5.
L’usura è infatti un “reato contratto”, non un “reato in contratto” 6, ciò significa che l’usura
non è un reato che si commette “attraverso” un contratto di per sé lecito, come ad esempio
una truffa; il reato di usura esiste in quanto esiste il contratto usurario: la legge, sia
penale che civile, punisce il fatto (giuridico) della conclusione del contratto con cui si
chiedono interessi (globali) usurari, cioè interessi che, considerate anche le commissioni e
le spese, siano complessivamente superiori al tasso limite oppure inferiori, ma
sproporzionati; la legge non punisce il fatto (naturale) che qualcuno chieda, con un
contratto (lecito), degli interessi illeciti (usurari).
L’altra fattispecie di usura è descritta dalla seconda parte del terzo comma dell’art. 644 c.p., e prevede che
“Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori al tasso-soglia trimestrale, che ... risultano comunque
sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro o di altra utilità ovvero all’opera di mediazione, quando chi li
ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
In tale seconda figura il legislatore ripropone il requisito delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria
(della parte che accetta di pagare/paga il corrispettivo usurario), già presente nella cosiddetta usura
impropria di cui all’art. 644 bis c.p. (in vigore dal 1992 al 1996) e introduce la nuova nozione normativa di
“interessi comunque sproporzionati” rispetto alla situazione del soggetto che li ha dati o promessi (“usura
soggettiva”). Anche per questa seconda fattispecie l’approfittamento dello stato di bisogno costituisce
un’aggravante del reato.
3 La sanzione penale prevista per il reato di usura semplice è ”la reclusione due a dieci anni e la multa da
euro
un’attività bancaria, 2) richiedere in garanzia proprietà immobiliari, 3) agire in danno di chi si trova in stato di
bisogno, 4) agire in danno di chi svolge attività imprenditoriale/artigianale, cui possono eventualmente
aggiungersi l’aggravante generica della 5) continuazione (più violazioni della stessa disposizione) e quelle
comuni del 6) danno rilevante, 7) aggravamento delle conseguenze, 8) violazione dei doveri del servizio
pubblico, 9) abuso delle relazioni d’ufficio.
4 Art. 1815, secondo comma, c.c. : Se sono convenuti interessi usurari [1) superiori al limite stabilito dalla
legge (tasso soglia trimestrale) o 2) che risultano comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro
(al capitale) … quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria], la
clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
5 L’usura è un reato che, a breve, dovrebbe essere inserito tra quelli che comportano la responsabilità
(penale) degli enti, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, visto che si tratta di un reato normalmente
imputabile ad un’impresa societaria (persona giuridica), più che ad una persona fisica e la cui gravità sociale
è sicuramente paragonabile alla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e sul riciclaggio (anche se
molti non la percepiscono come tale).
6 Sul tema dei reati contratto vedi in generale Liberati Contratto e reato, Giuffrè 2004 e per il caso dell’usura
A. Riccio Il contratto usurario nel diritto civile, Cedam 2002.
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Ciò significa che il reato e l’illecito civile, si commettono già con la stipula del contratto
(e proseguono poi con la successiva evoluzione del rapporto 7), non dipendono dall’azione
di una o più persone determinate, come ad esempio, nella truffa dove, stipulato un
regolare accordo preliminare, si consegnano i soldi per l’acquisto della fontana di Trevi (se
però il venditore non è consapevole che si tratta di un bene demaniale, il reato
logicamente non esiste).
Nell’usura invece, accertata l’esistenza dell’accordo (contratto) di finanziamento e
accertato il tasso usurario, sono accertati sia il fatto penalmente rilevante (il reato) che
l’illecito civile, anche se colui che sottoscrive il contratto, per conto dell’istituto di credito,
non è consapevole che il tasso globale concordato è usuraio; l’accertamento degli
eventuali colpevoli sarà oggetto di un’indagine ulteriore, di competenza (questa si)
esclusivamente penale.
In sede civile le conseguenze dell’accertamento della dazione/richiesta di interessi usurai
non richiedono necessariamente l’individuazione di un colpevole, ma sono direttamente
applicabili alla fattispecie concreta e pertanto, nel caso un’operazione bancaria risulti
viziata da usura, si provvederà al ricalcolo del saldo, sottraendo, dal totale a debito, le
somme relative agli interessi globali (interessi nominali, commissioni, remunerazioni a
qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse)8 riconosciuti come usurai, cioè
superiori al tasso soglia (usura oggettiva) o squilibrati (usura soggettiva), in ogni periodo in
cui questi interessi sono stati corrisposti/promessi; in ogni trimestre, nel caso dei saldi dei
conti correnti, il nuovo saldo sarà pertanto diverso da quello indicato dalla banca.
Espressamente il primo comma dell’art. 1 della legge 24/01 ha specificato che “ai fini
dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma,
del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge
nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti” ed è pertanto evidente che
il contratto è l’elemento fondamentale del rapporto che il magistrato (civile o penale) ed
il suo consulente tecnico, devono necessariamente esaminare per verificarne l’eventuale
usurarietà (il tasso usuraio discende da accordi usurai, non il contrario !).
Una perizia a regola d’arte, nel caso di verifica dell’usura in finanziamenti bancari, non
può limitarsi al mero calcolo del tasso globale (taeg) risultante dagli estratti conto, ma
dovrà partire dall’esame dei rapporti giuridici (contratti) esistenti tra le parti 9.
7 Si intende che se il contratto (direttamente o per rinvio a condizioni generali) prevede anatocismo,
commissioni di massimo scoperto (cms) e interessi di mora questo tipo di corrispettivi rientra nel tasso
globale, anche se non appaiono nel tasso (nominale) indicato nel contratto; in ogni caso l’art. 644-ter. c.p.
prevede che la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi
che del capitale.
8 Art. 644, comma 5, prima parte, c.p. : Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
collegate alla erogazione del credito ...”
9 La prassi costante di tutte le banche di attuare sistematiche scorrettezze contabili nelle operazioni di
finanziamento (aperture di credito, sbf, mutui, ecc…) collegate ai conti correnti, come il calcolo di interessi
composti (anatocismo), di interessi “uso piazza” (ultralegali), di “valute” (antergazioni, postergazioni di
addebiti e accrediti) e di “commissioni massimo scoperto”, comporta, in sede di verifica peritale dei saldi
dei c/c, la modifica, a favore del cliente, dei “numeri debitori” (capitale x giorni) utilizzati dalla banca nel
calcolo degli interessi a debito, documentato nel trimestrale “conto scalare” e di conseguenza, la rettifica
dei saldi fa variare (in pejus per la banca) anche il calcolo del taeg, se questo calcolo (come fatto finora dai
c.t.) viene effettuato utilizzando i “numeri” della banca; ciò succede logicamente anche quando l’applicazione
dell’anatocismo (o delle altre “scorrettezze”) è legittima, perché, in ogni caso, nella verifica dell’ usura, è
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Tenuto conto di quanto illustrato sul “reato contratto” è inoppugnabile sostenere che i
risvolti civilistici e amministrativi dell’usura sono indipendenti dall’elemento
soggettivo dell’aspetto strettamente penale della fattispecie, comprese le questioni
dell’errore sulla norma e del principio di legalità 10.
A mio avviso, pertanto, l’eventuale archiviazione della notizia del reato di usura, per
mancanza del dolo nel soggetto iscritto nel registro degli indagati (come spesso fanno i
PM che svolgono accertamenti sulle denuncie per usura bancaria presentate da piccoli
imprenditori11) o l’assoluzione per non aver commesso il fatto, come nel caso della
sentenza De Masi 12, è ininfluente nelle altre sedi.
Il PM, in questi casi, dovrebbe logicamente continuare l’indagine contro ignoti (o
iscrivere altri soggetti, se nelle indagini emergono altri nomi) 13, quando l’usura nel
contratto è stata comunque accertata, cioè quando è stato accertato che, nel rapporto
giuridico (sinallagmatico) oggetto della denuncia penale, sono stati dati o pretesi interessi
“superiori al limite di legge” o che risultano “comunque sproporzionati rispetto alle
prestazioni di denaro (al capitale) … quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni
di difficoltà economica o finanziaria”.
necessario distinguere il “monte capitale” dal “monte interessi” (globalmente intesi).
10 Secondo una teoria, poiché le banche nel verificare il taeg hanno seguito le istruzioni della Banca d’Italia,
in particolare nella questione del calcolo della cms “soglia” (circolare n. 1166966 del 2 dicembre 2005),
anche l’eventuale inclusione della cms nel taeg da parte del giudice/ctu, pur facendo così superare il limite,
non configurerebbe il reato, sussistendo in questo caso l’errore (soggettivo) sulla norma penale. Il fatto poi
che un elemento del reato (il tasso soglia) non sia indicato direttamente dalla norma penale fa si che, per il
principio di legalità (la norma penale può essere contenuta anche in un atto amministrativo, se
sufficientemente determinato), essendo state le “Istruzioni” della Banca d’Italia, recepite nei decreti per la
pubblicazione del tasso medio, il metodo per la verifica del tasso usurario, non può che essere quello
previsto nelle suddette “Istruzioni”, anche se in contrasto con altre disposizioni (e la matematica finanziaria).
11 Un caso, giunto alle cronache, è quello del gip del Tribunale di Trani che ha respinto la richiesta del pm di
archiviare la denuncia di usura di un agricoltore di Bisceglie nei confronti di tre banche per mancanza del
dolo (cfr. Il Corriere del Mezzogiorno del 18 ottobre 2007); lo stesso gip aveva precedentemente accolto la
richiesta del pm di archiviare una denuncia di usura bancaria troppo generica (cfr Carmine Esposito Se
l’interesse bancario è a rischio usura. Nota ad Ordinanza gip Trani del 10 ottobre 2005).
12 Il Tribunale di Palmi, su denuncia del Gruppo De Masi, per la prima volta dall’entrata in vigore della legge
108/96 contro l’usura, nel novembre
imputati (amministratori e funzionari di un istituto di credito padovano), per “non aver commesso il fatto”, è
stata accertata l’esistenza dell’usura nei conti correnti di una banca; sentenza e appello della Procura di
Reggio Calabria sono reperibili in “portale.sosutenti.info”. Per la verità, già dal 2004 una sentenza civile del
Trib. Milano-sez. Rho aveva accertato l’usura nei conti correnti di una banca, includendo la cms nel calcolo
del taeg (in www.studiotrimboli.net), nel 2007 una decisione del Tribunale di Nola, la revoca della
dichiarazione di fallimento (in www.analisiteg.tk), ha accertato anch’essa l’usura nei conti correnti bancari ed
infine è da segnalare una recente sentenza del Tribunale di Chieti (n. 766 del 2008, reperibile in
“portale.sosutenti.info”) in cui il giudice, dopo aver accertato l’usura, oltre che applicare la norma dell’art.
1815 c.c. nel calcolo del saldo di un conto corrente bancario, ha segnalato il reato alla Procura ex art. 331
c.p.p. ed ha anche condannato la banca al risarcimento dei danni morali per aver operato in mala fede.
13 Art. 50 c.p.p. Il p.m. esercita l’azione penale d’ufficio quando non sussistono i presupposti per la richiesta
di archiviazione e non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a procedere. L’art. 335
c.p.p. prevede che il p.m. iscriva immediatamente la notizia ed il nome della persona alla quale il reato
stesso è attribuito nell’apposito registro; nel caso il reato non risulti attribuibile ad una persona identificata
l’indagine è contro ignoti.
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Se l’accertamento dell’esistenza di un contratto usuraio, oggettivo (supero del limite) o
soggettivo (sproporzione), si verifica invece in sede civile, sia in un procedimento di
cognizione, che in un’esecuzione (mobiliare o immobiliare), a mio avviso, il giudice (su
eventuale segnalazione del c.t.u.) dovrebbe trasmettere il fascicolo alla Procura, come
prevede il quarto comma dell’art. 331 del c.p.p., essendo l’usura un reato perseguibile
d’ufficio, e logicamente si applicherà la sanzione dell’art. 1815 c.c. [non sono dovuti gli
interessi (globali) se c’è usura], indipendentemente dall’individuazione di un colpevole del
reato, cioè senza che sia necessario accertare il dolo, stante, nella fattispecie,
l’indiscutibile autonomia dell’ordinamento civile 14.
Si deve sottolineare che, fin dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato, imprenditori e
professionisti che denunciano alla magistratura l’usura (anche bancaria 15) hanno accesso
ai seguenti benefici: concessione di un mutuo senza interesse (art. 14, secondo comma,
legge 108/96) 16 e sospensione dei termini (art. 20, legge 44/99) 17, indipendentemente
14 Nessun autore e nessuna sentenza civile o penale hanno mai contestato questo aspetto della recente
normativa antiusura; nel sistema previgente al 1996, per l’aspetto civile dei rapporti usurari invece si
guardava soprattutto alla questione della lesione ultradimidium (art. 1448 c.c.) e poi era da considerare che
la nullità (parziale) del contratto usurario (art. 1815 c.c. previgente) comportava la sostituzione del tasso
usurario con quello legale (non il tasso zero, come prevede l’attuale art. 1815 c.c.).
15 Il Consiglio di Stato con la decisione n. 2879 del 26/9/2007 (in www.orsiniemidio.it) ha accolto il ricorso

