Alle vittime dell’usura bancaria
Sono stato sempre affascinato dalla simbologia che vede il drago trafitto e ucciso. Tempo fa comprai infatti un piccolo soprammobile riproducente un San Giorgio.Il drago rappresenta le nostre paure piu’ profonde,le nostre ansie,la nostra incapacità di vivere e di reagire. Uccidere il drago è voglia di vivere e lottare;è una catarsi,una trasformazione ed, infatti, non è un caso che il drago ha anche le ali:occasione per elevarsi,di evoluzione umana .Ma fin qui siamo alla classica analisi di ciò che un simbolo può rappresentare .Ma chi è oggi il DRAGO?
E’,a mio parere,ieri come oggi,l’IGNORANZA.
Si faccia attenzione che l’ignoranza, senza un giusto filo conduttore, resta diffusa nonostante internet,l’oceano d’informazione, dove è possibile trovare tutto ed il contrario di tutto;si rischia facilmente di cadere nella disinformazione,comunque di essere ingannati e portati distanti e lontani da VERITA’.
Ho voluto fare questo preambolo o introduzione per dire della necessità di una “VERITA’ OGGETTIVA” che deve essere messa a fondamento di analisi per poter uccidere il GRANDE DRAGO:IL MALE DEI MALI:l’USURA BANCARIA.
C’è nella società,penso a tutti evidente,un gran timore a parlare di banche;di usura bancaria;di mettersi contro i poteri forti. C’è una grande rassegnazione.
IL DRAGO è FORTE,lo è sempre stato e sempre lo sarà. IL DRAGO é INVINCIBILE,questo è il comune sentire.
Non vi dico di tanti amici che mi chiedono se personalmente non ho paura a divulgare ed affermare certe verità;le raccomandazioni a stare attento ed a prestar massima attenzione. Ciò è significativo,appunto,di quanto questa cultura sia ormai presente ed abbia segnato il nostro inconscio;faccia parte del nostro DNA .
Tutti timorosi al cospetto del grande DRAGO,per non dire invece dei kapò,rappresentanti di vari poteri o caste,che ossequianti ed omaggianti del privilegio loro accordato dal Drago,e ben consapevoli che diversamente nulla sarebbero,sono i primi e fanno a gara a prostrarsi ed omaggiare;a non mettere in discussione la possibilità di una diversa VERITA’.
A ben riflettere il profitto senza limiti della RENDITA DA CAPITALE rappresenta IL VERO DOGMA della nostra società,gli altri,storici,al confronto,sembrano ormai desueti e privi di valore perché assolutamente non radicati nel comune sentire,e ciò almeno a considerare un dato statistico o proporzionale.
Ed allora ci chiediamo:è possibile uccidere il DRAGO?
SI,ritengo,colpendolo nel suo punto debole,uscire dall’IGNORANZA,sapere e conoscere,attraverso”scola
Un punto a mio parere nevralgico del potere reale del DRAGO nello scenario legislativo attuale è fondato sull’errata interpretazione del TASSO SOGLIA USURA DELLA 108/96.
Nella manipolazione, piu’ o meno silente,della VERITA’ oggettiva a favore di altra,faziosa ed ingannevole e propinata,diffusa e divulgata attraverso il controllo mediatico e non solo.
Tutti,o almeno la generalità delle persone,compresi vittime e difensori di vittime,operatori del diritto e tecnici,nonché spessissimo chi è preposto a giudicare,ma evidentemente non tutti per quanto si dirà,pongono a fondamento di analisi che il tasso soglia usura è qualcosa che contiene in se e giustifica indefinitivamente nel tempo l’anatocismo.
Ma così non è e non può essere,e vediamo perché.
Qui si ricorda solo che uno dei motivi fondamentali che ha portato al revirement del 1999 in tema di anatocismo bancario è stata la pronuncia di Cassazione del 6 maggio 1977 che in merito all’articolo 1283 cc si era così espressa:
<<norma imperativa, che presidia l'interesse pubblico ad impedire una forma, subdola, ma non socialmente meno dannosa delle altre, di usura>>;
Se per Subdola:chi astutamente,nascostamente e con maniera falsa e ingannevole,persegue un determinato scopo”-De Agostini – resta evidente come uno dei consessi piu’ saggi di questa repubblica,corte di cassazione a sezioni riunite con sentenza del 2004,ha definitivamente statuito e stabilito l’illegalità dell’anatocismo tenuto ancora conto che , Cassazione n.2374 del 1999:“ le finalità della norma(art 1283cc) sono state identificate, da una parte, nella esigenza di prevenire il pericolo di fenomeni usurai”.
Da ciò’ si può quindi desumere che nella SUPREMA CORTE c’è la consapevolezza che l’usura non è rintracciabile e riscontrabile in maniera chiara solo superando un determinato tasso ad interesse semplice ma che essa è intimamente legata alla presenza dell’anatocismo.
Questo consesso,direi vero baluardo di democrazia attese le generali e contrarie visioni manifestate sull’argomento generalmente dalla politica sia di dx che di sx,con la la sua azione ha cercato di porre urgente rimedio ad un’interpretazione errata dell’articolo 1283cc nella consapevolezza delle immani tragedie esistenziali,e conseguentemente sociali,che la violazione di tale norma comporta e può comportare
A questo punto si dimostra nel seguito e con semplici argomentazioni che un’interpretazione del tasso soglia usura ,come normalmente vien fatto,e fuori dall’alveo tracciato dalla Corte di Cassazione ,porti a risultati incongruenti, paradossali e contraddittori, che non possono trovare riscontro alcuno da un punto di vista logico e giuridico.
Ma entriamo nel dettaglio per cogliere che il punto vero non è, come normalmente viene fatto nei GIUDIZI,e\o come generalmente si ritiene ,se la commissione di massimo scoperto o altre spese accessorie consentono il superamento del tasso soglia usura,ma capire che il contratto,alla stipula, già definisce il limite temporale oltre il quale scatta usura.
L’aspetto fondamentale della L 108/96 che inizialmente bisogna cogliere è che con essa viene individuato un tasso trimestrale ,definito tasso soglia usura,TASSO LEGALE,oltre il quale vi è sempre usura.La ratio della Legge è chiaramente che, a seconda delle diverse tipologie di credito,si ha usura nel momento in cui viene superato di un mezzo,del 50%,il valore medio di mercato riscontrato dalla Banca D’Italia con rilevazioni trimestrali e ciò,si badi bene,sia applicando l’interesse semplice che, chiaramente ed a maggior ragione,applicando l’anatocismo.
Bene,tanto premesso,vediamo che solo apparentemente la Legge non si preoccupa di valutare se tale tasso è frutto di applicazione di interesse semplice o composto perché a ben vedersi,e come meglio e piu’ dettagliatamente nel seguito,la LEGGE 108|96 statuisce ed individua anche il limite temporale,per le diverse tipologie di credito,oltre il quale scatta usura in presenza di calcolo fatto con interesse composto,ovvero anatocismo.
Ma cerchiamo di spiegarci con un esempio.
Si consideri il valore del tasso soglia usura per la cessione del quinto rilevato secondo la L108/96 nel periodo dal 1luglio al 30 settembre 1997,tasso usura 36.58%,considerato un capitale iniziale di £ 1.000.000 ed un periodo di 50 anni, si ottiene che la somma da restituire secondo un calcolo ad interessi composti e con capitalizzazione annuale e’ pari a £ 5,879.703.404.803 ,cioè circa £ 6.000 miliardi - pari alla somma occorrente per costruire il ponte di Messina - mentre la somma da restituirsi secondo un calcolo ad interessi semplici è di appena £ 19.290.000.
L‘interpretazione corrente del Tasso soglia usura,anatocismo consentito indefinitivamente nel tempo,vorrebbe che anche con tali valori non vi è usura essendo comunque essi determinati al limite del tasso soglia.
E’ perfettamente lecito secondo la corrente,ma errata interpretazione che , che £ 1.000.000 possa diventare £ 6.000 miliardi e produrre £ 110.000.000.000 medi annui d’interesse senza essere in usura.
A parte l’evidenza del contrario nella comune esperienza,dimostriamo ora l’incongruenza logica e giuridica di questa errata interpretazione.
Per fare ciò determiniamo ora i valori da restituire,sempre dopo 50 anni,al tasso del 36.70% che è maggiore del tasso usura dell’esempio che trattiamo.
I risultati sono i seguenti:
ad interesse semplice £ 19.350.000
ad interesse composto £ 6.143.639.562.251
Bene,tanto chiarito,ci si chiede com’è possibile ,alla luce di questi numeri, che sia sostenibile,giuridicamente
E’ evidente,e con il riportato esempio risulta dimostrato, che questa interpretazione del tasso soglia usura è insostenibile,incongruente
Bene,ciò dimostrato,per cogliere appieno il senso della Legge 108\96 vediamo se la stessa consente di individuare anche un momento temporale di possibilità di applicazione del vietato anatocismo,civilisticament
Mettiamoci ora,sempre con riferimento al nostro esempio,al di sotto del tasso soglia usura,per esempio 30%,e vediamo cosa succede.
Nel caso di applicazione della funzione lineare,interesse semplice,il risultato porta dopo 50 anni a £ 15.000.000,e quindi non c’è usura e non può mai esserci usura nel tempo perché il tasso applicato,30%,resta sempre al di sotto del tasso soglia usura.
Nel caso di applicazione della funzione esponenziale,interesse composto,invece,il risultato dopo 50 anni porta a £ 497.929.223.000,cioè 500 miliardi,e c’è palesemente usura secondo la comune esperienza perché il tasso reale applicato sul capitale iniziale in questo caso aumenta nel tempo per effetto dell’anatocismo,e l’interesse medio annuo per £ 1.000.000 di prestito è di £ 10.000.000.000,dieci miliardi.
Ancora potremmo senz’altro dire che c’è usura perché abbiamo visto che già c’è usura se il risultato a 50 anni è £19.350.000.
Bene,a questo punto,stabilito e ribadito che la ratio della Legge è dichiarare usura per valori superiori del 50% rispetto a quelli mediamente praticati e rilevati,è da vedersi se la Legge,nel suo contenuto,contempla quindi la possibilità che ci sia usura anche al di sotto del tasso soglia usura,ovvero stabilisca indirettamente per ogni tipologia di credito un limite temporale di possibilità di applicazione dell’anatocismo oltre il quale scatti usura.
Va rilevato,nel punto,che la Legge dice chiaramente che resta salva la facoltà del giudice di dichiarare l’usura anche al di sotto del tasso soglia usura.
Cosa significa ciò?
Nel caso di applicazione dell’interesse semplice nel tempo è fuori discussione che nessun giudice dichiarerà mai usura se il tasso è inferiore a quello rilevato.
Nel caso di applicazione dell’interesse composto,e nel rispetto della ratio della legge,il giudice può dichiarare l’usura se gli interessi richiesti nel tempo,e quindi il tasso, su quel dato capitale iniziale,supera del 50% quello della rilevazione trimestrale.
In effetti mentre dal punto di vista civilistico l’anatocismo è vietato ai sensi dell’articolo 1283cc ,dal punto di vista penale l’anatocismo è anche consentito ma con un limite temporale che resta individuato dalla ratio della legge,non superare del 50% il tasso di mercato rilevato in quel momento per quella tipologia di credito.
In ultima analisi non è penalmente rilevante applicare l’anatocismo vietato dal codice civile ma ciò limitatamente nel tempo.
Si consideri come esempio l’allegata tabella dove di un generico importo e per un determinato tasso,anno anno per anno viene riportato il reale tasso d’interesse praticato nel tempo da quel dato capitale iniziale,il Tasso sul capitale iniziale cresce negli anni fino ad arrivare all’ undicesimo anno addirittura al 124.52% ;all’attualità 2.654%
Somma al 3 aprile 1981
15.455.000
Periodo Tasso Fittizio perché
Fondato sul vietato anatocismo e quindi su un capitale che man mano aumenta nel tempo Interessi Capitale + interessi Corrispondente
Tasso Reale – Effettivo annuo semplice calcolato sullo stesso capitale iniziale
3/4/1981 -11/7/1982 19,718% 3.865.706 19.320706 19,718%
11/7/1982 -11/7/1983 19,718% 3.809.734 23.130.440 24.65%
11/7/1983 -11/7/1984 19,718% 4.560.953 27.691.393 29.51%
11/7/1984 -11/7/1985 19,718% 5.460.300 33.151.692 35.33%
11/7/1985 -11/7/1986 19,718% 6.536.983 39.688.675 42.29%
11/7/1986 -11/7/1987 19,718% 7.825.972 47.514.647 50.63%
11/7/1987 -11/7/1988 19,718% 9.369.128 56.883.775 60.62%
11/7/1988 -11/7/1989 19,718% 11.216.570 68.100.346 72.57%
11/7/1989 -11/7/1990 19,718% 13.428.299 81.528.644 86.88%
11/7/1990 -11/7/1991 19,718% 16.076.144 97.604.789 104.01%
11/7/1991 -11/7/1992 19,718% 19.246.103 116.850.891 124.52%
11/7/1992 -11/7/1993 19,718% 23.040.658 139.891.549 149.08%
11/7/1993 -11/7/1994 19,718% 27.583.815 167.475.364 178.47%
11/7/1994 -11/7/1995 19,718% 33.022.792 200.498.156 213.67%
11/7/1995 -11/7/1996 19,718% 39.534.226 240.032.382 255.80%
11/7/1996 -11/7/1997 19,718% 47.329.585 287.361.967 306.24%
11/7/1997 -11/7/1998 19,718% 56.662.032 344.023.992 366.62%
11/7/1998 -11/7/1999 19,718% 67.834.652 411.858.644 438.91%
11/7/1999 -11/7/2000 19,718% 81.210.287 493.068.931 525.46%
11/7/2000 -11/7/2001 19,718% 97.223.331 590.292.262 629.07%
11/7/2001 -11/7/2002 19,718% 116.393.828 706.686.090 753.11%
11/7/2002 -11/7/2003 19,718% 139.344.363 846.030.453 901.61%
11/7/2003 -11/7/2004 19,718% 166.820.284 1.012.850.738 1079.39%
11/7/2004 -11/7/2005 19,718% 199.713.908 1.212.564.646 1292.22%
11/7/2005 -11/7/2006 19,718% 239.093.497 1.451.658.143 1547.03%
11/7/2006 -11/7/2007 19,718% 286.237.952 1.737.896.096 1852.07%
11/7/2007 -11/7/2008 19,718% 342.678.352 2.080.574.448 2217.26%
11/7/2008 -11/7/2009 19,718% 410.247.669 2.490.822.118 2654.46%
Interessi totali
2.475.367.118
Dalla esposta tabella si può chiaramente vedere che applicando il vietato anatocismo il tasso d’interesse semplice reale applicato sul capitale iniziale cresce nel tempo e, nel caso in specie, già dopo il quarto anno,essendo 35.33%, supera di una volta e mezza il tasso di contratto,cioè la ratio della legge 108|96.Nell’ipotesi,quindi
Appena il caso di evidenziare che applicando la funzione lineare,invece, il tasso rimane fisso e costante nel tempo.
Affermare che non c’è usura applicando l’interesse semplice del 2654%nel periodo indicato nella tabella ,a parte ogni possibile considerazione e giustificazione di natura giuridica, è la negazione al diritto alla vita;è consentire l’applicazione di una sofferenza che porta alla MORTE.
Ma vediamo il problema con altro esempio questa volta inferiore all’anno.
Come noto un qualsiasi prestito,mutuo,può essere restituito con modalità diverse:per esempio rata mensile ,bimestrale,semestrale,ann
Immaginiamo di dover restituire un 1.000.000 in un anno al tasso del 100% con metodo fondato sull’anatocismo.
Avremo,a seconda della modalità diverse rate:
rata mensile 12 x 134.995 totale 1.619.949
rata bimestrale 6 x 279.198 totale 1.657.191
rata semestrale 2 x 900.000 totale 1.800.000
rata annuale 1 x 1.000.000 totale 2.000.000
Svisceriamo ora il meccanismo diabolico che si cela dietro l’anatocismo dopo aver osservato che solo con il pagamento della rata annuale il risultato del sistema di calcolo con anatocismo coincide anche con il calcolo effettuato con interesse semplice .
Nel pagamento della rata annuale,infatti, i due sistemi di calcolo ad interessi semplici e composti portano in questo caso allo stesso risultato.
Nel guardare il quadro riassuntivo,elaborato con metodo anatocistico sembrerebbe che il sistema di calcolo ad interessi semplici è addirittura quello piu’ gravoso perché coincide con il valore massimo da restituirsi.
Ma in realtà ciò è solo un apparenza perché esso è il valore minimo in quanto il tasso reale del 100% viene applicato solo con l’interesse semplice.
Ma vediamo perché con l’operazione inversa.
Ci chiediamo,infatti,quale il tasso reale applicato in queste diverse modalità di restituzione ?
Otteniamo i seguenti risultati determinando prima i montanti annui per ogni modalità di calcolo al tasso sempre del 100%:
rata mensile 12 montante .2.610.000 che implica in realtà un tasso nel periodo del 161%
rata bimestrale 6 montante .2.520.000 che implica in realtà un tasso nel periodo del 152 %
rata semestrale 2 montante .2.250..000 che implica in realtà un tasso nel periodo del 125%
rata annuale 1 montante .2.000.000 che implica in realtà un tasso nel periodo del 100%
In questo esempio se il tasso soglia usura è 99% tutto,sia il calcolo ad interesse semplice che composto è in usura;se il tasso soglia usura è 155% non sono in usura il calcolo fatto ad interessi semplici e quello di mutuo con rata annuale,semestrale,bimestr
Questo secondo esempio chiaramente dimostra che non solo esiste un limite temporale,ma che tale limite è anche funzione del periodo di capitalizzazione:minore il periodo di capitalizzazione,minore il periodo temporale di possibilità di applicare l'anatocismo senza incorrere nel reato d’usura.
A dimostrazione,infine,che l’analisi sopra riportata non è affatto irreale,ma ben conosciuta anche da attenta magistratura,si riporta in conclusione la seguente del Tribunale di Busto Arsizio del 15 maggio 1998 che così riferisce relativamente alle conseguenze comportate dall’applicazione dell’anatocismo: <<[…] il meccanismo della capitalizzazione trimestrale a lungo andare, finisce per far salire il tasso degli interessi applicati – che si trasformano in capitale – portando detti interessi a superare, con il tempo, i “tassi soglia” stabiliti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 prevista in tema di usura. Ed è proprio alla luce di questa nuova normativa che “l’anatocismo bancario” viene guardato con sfavore, anche da una certa recente giurisprudenza di merito, a cui questo tribunale intende aderire>>.
E con questo il DRAGO è servito:MORS TUA VITA MEA.
15/09/2009
Domenico BRUNI
COORDINATORE PLUB
Partito Lotta Usura Bancaria

