Perchè c'è l'anatocismo nei mutui..facciamo parlare le SENTENZE
Nel seguito uno stralcio di perizia per determinare il quantum dovuto al netto dell'anatocismo secondo quanto previsto dalla sentenza di cui in seguito.
- Sentenza Tribunale civile, sez. distaccata Rutigliano, Bari, sentenza 29/10/2008, n. 118
I calcoli di questa CTU e le relative modalità,interesse semplice e tasso legale,sono stati eseguiti secondo i criteri stabiliti della sentenza Tribunale Bari,sez staccata Rutigliano del 29/10/2008, n. 118.
Questa sentenza è relativa,infatti,anche a due mutui contratti con il Banco Napoli ,oggi gestiti anch’essi dalla società SGA,nello stesso periodo di quelli qui in oggetto.
Di questa sentenza in particolare si evidenzia :
a)“É illegittimo il c.d. ammortamento «alla francese»; ossia un metodo che comporta la restituzione degli inte¬ressi con una proporzione più elevata in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l`interesse applicato è quello composto e già non quello semplice. La banca, che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, viola non solo il dettato dell`art 1283 c.c., ma anche quello dell`art 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza, impone l`applica¬zione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto.”
b)” le richieste come formulate al CTU dell’esistenza di altri tassi nei piani di ammortamento rispetto a quelli dichiarati in contratto”
c)” Mentre nella parte letterale del contratto si stabilisce un tasso rispettoso del sistema civilistico italiano della maturazione dei frutti civili ,nel piano di ammortamento viene applicato,in maniera del tutto inaspettata ,quanto illegittima,il cosiddetto ammortamento alla francese:ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più’ elevata in quanto contiene una formula di matematica attuariale giusta la quale l’interesse applicato è quello composto e già non quello semplice(previsto dal nostro codice civile art 821 comma 3.
d)” Gli attori al momento della sottoscrizione del contratto ,non si sono resi conto dell’alto tasso effettivo praticato,che avrebbero dovuto corrispondere alla banca in quanto il tasso nominale era davvero quello apparente e determinato nella parte letterale del contratto,mentre l’altro era occultato nel piano di ammortamento.”
e)” la parte mutuataria era convinta di pattuire un contratto con la banca convenuta,stabilendo di remunerare il prestito con il pagamento d’interessi in misura non superiore al tasso nominale”
f)” reputa questo giudice che debba esplicitarsi il tasso effettivo del mutuo secondo la legge del’interesse semplice(art 1284) per la quale detta interesse è la differenza,tra l’importo rimborsato e quello prestato…ciò comporta la coesistenza nello stesso contratto di due differenti tassi…è un sistema per dichiarare nella parte comprensibile del contratto un tasso minore di quello successivamente esplicato nel contratto reputa
per arrivare P.Q.M
g) “la nullità della clausola dell’interesse ultralegale nella parte in cui vi è stata accertata la difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso numerico effettivamente nel piano di ammortamento allegato al medesimo ,…determinando il residuo dare di parte attrice,ricalcolato al tasso legale semplice di volta in volta vigente” ….e come fatto,appunto,in questa CTP.
E meno male che per i paladini del "signoraggio" non c'è anatocismo nei mutui.
Questo verità è quella della REPUBBLICA ITALIANA,DEL POPOLO ITALIANO,SECONDO CUI QUESTA SENTENZA E' STATA EMESSA,e non certamente delle banche,o di chi ad esse si vende per creare disinformazione e dissuasione.
Domenico BRUNI
PLUB:PARTITO LOTTA USURA BANCARIA
Nel seguito uno stralcio di perizia per determinare il quantum dovuto al netto dell'anatocismo secondo quanto previsto dalla sentenza di cui in seguito.
- Sentenza Tribunale civile, sez. distaccata Rutigliano, Bari, sentenza 29/10/2008, n. 118
I calcoli di questa CTU e le relative modalità,interesse semplice e tasso legale,sono stati eseguiti secondo i criteri stabiliti della sentenza Tribunale Bari,sez staccata Rutigliano del 29/10/2008, n. 118.
Questa sentenza è relativa,infatti,anche a due mutui contratti con il Banco Napoli ,oggi gestiti anch’essi dalla società SGA,nello stesso periodo di quelli qui in oggetto.
Di questa sentenza in particolare si evidenzia :
a)“É illegittimo il c.d. ammortamento «alla francese»; ossia un metodo che comporta la restituzione degli inte¬ressi con una proporzione più elevata in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l`interesse applicato è quello composto e già non quello semplice. La banca, che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, viola non solo il dettato dell`art 1283 c.c., ma anche quello dell`art 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza, impone l`applica¬zione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto.”
b)” le richieste come formulate al CTU dell’esistenza di altri tassi nei piani di ammortamento rispetto a quelli dichiarati in contratto”
c)” Mentre nella parte letterale del contratto si stabilisce un tasso rispettoso del sistema civilistico italiano della maturazione dei frutti civili ,nel piano di ammortamento viene applicato,in maniera del tutto inaspettata ,quanto illegittima,il cosiddetto ammortamento alla francese:ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più’ elevata in quanto contiene una formula di matematica attuariale giusta la quale l’interesse applicato è quello composto e già non quello semplice(previsto dal nostro codice civile art 821 comma 3.
d)” Gli attori al momento della sottoscrizione del contratto ,non si sono resi conto dell’alto tasso effettivo praticato,che avrebbero dovuto corrispondere alla banca in quanto il tasso nominale era davvero quello apparente e determinato nella parte letterale del contratto,mentre l’altro era occultato nel piano di ammortamento.”
e)” la parte mutuataria era convinta di pattuire un contratto con la banca convenuta,stabilendo di remunerare il prestito con il pagamento d’interessi in misura non superiore al tasso nominale”
f)” reputa questo giudice che debba esplicitarsi il tasso effettivo del mutuo secondo la legge del’interesse semplice(art 1284) per la quale detta interesse è la differenza,tra l’importo rimborsato e quello prestato…ciò comporta la coesistenza nello stesso contratto di due differenti tassi…è un sistema per dichiarare nella parte comprensibile del contratto un tasso minore di quello successivamente esplicato nel contratto reputa
per arrivare P.Q.M
g) “la nullità della clausola dell’interesse ultralegale nella parte in cui vi è stata accertata la difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso numerico effettivamente nel piano di ammortamento allegato al medesimo ,…determinando il residuo dare di parte attrice,ricalcolato al tasso legale semplice di volta in volta vigente” ….e come fatto,appunto,in questa CTP.
E meno male che per i paladini del "signoraggio" non c'è anatocismo nei mutui.
Questo verità è quella della REPUBBLICA ITALIANA,DEL POPOLO ITALIANO,SECONDO CUI QUESTA SENTENZA E' STATA EMESSA,e non certamente delle banche,o di chi ad esse si vende per creare disinformazione e dissuasione.
Domenico BRUNI
PLUB:PARTITO LOTTA USURA BANCARIA

