RICEVO DALL'AVVOCATO GIANNI FRESCURA di S.O.S UTENTI UNA SPLENDIDA NOTA CHE DI SEGUITO ALLEGO.
Ritengo questa una fondamentale notizia perchè, come noto,il rischio concreto per chi ha giudizi pendenti con le banche è di vedere la conclusione della procedura di vendita prima della conclusione degli altri giudizi civili e penali sulla fondatezza del preteso credito e,quindi,della procedura esecutiva stessa.
Da oggi possono pure comprare,(e diciamolo pure,lordume ,sciacalli ,avvoltoi e mafiosi) ma a loro rischio e pericolo.Da "piu' o meno fiancheggiatori delle banche usurarie",in caso di vittoria della vitttima nei definitivi giudizi,non solo perderanno la proprietà acquistata,ma perderanno anche le somme spese.
EVVIVA....questa è proprio una bella notizia!!!!
CONTESTARE I DECRETI INGIUNTIVI DELLE BANCHE
NELLE ESECUZIONI FORZATE E’ SEMPRE UTILE
La confutazione dei calcoli posti a base dei decreti ingiuntivi delle banche, anche quando
non eseguita in tempo utile [1], effettuata tramite la presentazione di una specifica
opposizione (meglio se con allegata una perizia tecnica che dica qual è l’esatto importo a
saldo dei rapporti con la banca), quando è in corso una procedura di espropriazione
forzata è in ogni caso efficace, in quanto una recente pronuncia della Cassazione ha
stabilito che l’art. 2929 del c.c., il quale prevede la non opponibilità delle nullità degli atti
esecutivi all’acquirente di un immobile all’asta giudiziaria,[2] non si applica quando la
contestazione del titolo esecutivo viene fatta prima della vendita all’asta, quando
logicamente il titolo verrà, successivamente, dichiarato nullo.
Ciò significa che se il presunto debitore della banca, autrice del pignoramento, si oppone
al decreto ingiuntivo o alla stessa esecuzione, eccependo che i calcoli della banca sono
scorretti, anche se i giudici di primo grado accolgono le istanze delle banche, concedendo
la provvisoria esecutività o non sospendono le esecuzioni, l’aggiudicatario o l’assegnatario
di un bene nell’esecuzione forzata fondata su quel titolo, non sarà mai sicuro del proprio
acquisto e se la banca perde la controversia collegata alla contestazione del decreto,
costui (più o meno inconsapevole favoreggiatore delle banche usuraie) non solo si vedrà
revocare la proprietà, ma ci rimetterà anche la somma versata (mancando la garanzia per
l’evizione, ex art. 2927 c.c.) che andrà alla banca.
Valdagno agosto 2009
Gianni Frescura
Ritengo questa una fondamentale notizia perchè, come noto,il rischio concreto per chi ha giudizi pendenti con le banche è di vedere la conclusione della procedura di vendita prima della conclusione degli altri giudizi civili e penali sulla fondatezza del preteso credito e,quindi,della procedura esecutiva stessa.
Da oggi possono pure comprare,(e diciamolo pure,lordume ,sciacalli ,avvoltoi e mafiosi) ma a loro rischio e pericolo.Da "piu' o meno fiancheggiatori delle banche usurarie",in caso di vittoria della vitttima nei definitivi giudizi,non solo perderanno la proprietà acquistata,ma perderanno anche le somme spese.
EVVIVA....questa è proprio una bella notizia!!!!
CONTESTARE I DECRETI INGIUNTIVI DELLE BANCHE
NELLE ESECUZIONI FORZATE E’ SEMPRE UTILE
La confutazione dei calcoli posti a base dei decreti ingiuntivi delle banche, anche quando
non eseguita in tempo utile [1], effettuata tramite la presentazione di una specifica
opposizione (meglio se con allegata una perizia tecnica che dica qual è l’esatto importo a
saldo dei rapporti con la banca), quando è in corso una procedura di espropriazione
forzata è in ogni caso efficace, in quanto una recente pronuncia della Cassazione ha
stabilito che l’art. 2929 del c.c., il quale prevede la non opponibilità delle nullità degli atti
esecutivi all’acquirente di un immobile all’asta giudiziaria,[2] non si applica quando la
contestazione del titolo esecutivo viene fatta prima della vendita all’asta, quando
logicamente il titolo verrà, successivamente, dichiarato nullo.
Ciò significa che se il presunto debitore della banca, autrice del pignoramento, si oppone
al decreto ingiuntivo o alla stessa esecuzione, eccependo che i calcoli della banca sono
scorretti, anche se i giudici di primo grado accolgono le istanze delle banche, concedendo
la provvisoria esecutività o non sospendono le esecuzioni, l’aggiudicatario o l’assegnatario
di un bene nell’esecuzione forzata fondata su quel titolo, non sarà mai sicuro del proprio
acquisto e se la banca perde la controversia collegata alla contestazione del decreto,
costui (più o meno inconsapevole favoreggiatore delle banche usuraie) non solo si vedrà
revocare la proprietà, ma ci rimetterà anche la somma versata (mancando la garanzia per
l’evizione, ex art. 2927 c.c.) che andrà alla banca.
Valdagno agosto 2009
Gianni Frescura

