Home > L'usura bancaria > da fb: ANATOCISMO: CONDANNATA LA BANCA POPOLARE PUGLIESE

da fb: ANATOCISMO: CONDANNATA LA BANCA POPOLARE PUGLIESE

ANATOCISMO E USI PIAZZA: CONDANNATA LA BANCA POPOLARE PUGLIESE
QUESTA VOLTA I MANIFESTI LI FACCIAMO NOI:
CONDANNATA LA BANCA POPOLARE PUGLIESE - FIL. DI SAN PANCRAZIO

Tribunale di Brindisi
Sezione distaccata di Mesagne

Il Giudice, Dott. Sergio Memmo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 152/09

Nella causa iscritta al n. 07/01 contenzioso vertente

TRA

Un correntista di San Pancrazio Salentino, rappresentati e difesi dall’Avv. G. Torre (Ctp il dott. Luigi Spagnolo)
E
Banca Popolare Pugliese Soc. Coop. a r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Dell’Anna (Ctp il dott. Cesare Bortone)

Fatto:
Il correntista ha citato la Banca Popolare Pugliese per la restituzione delle somme illegittimamente versate in violazione del divieto di anatocismo (capitalizzazione trimestrale), per applicazione di tassi debitori non pattuiti, nonché per l’applicazione di cms (commissioni di massimo scoperto) non pattuite.
Alla data del 18.12.2000 dagli estratti di conto corrente risultava un debito del correntista di circa 10.000,00 euro che però veniva contestato per i motivi sopra esposti.

Il Tribunale di Brindisi

Definitivamente pronunciando sulla domanda

CONDANNA LA BANCA POPOLARE PUGLIESE al pagamento della somma di Euro 17.294,24 in favore del correntista, oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo.

CONDANNA LA BANCA POPOLARE PUGLIESE al pagamento delle spese processuali.

Il Tribunale accoglie così le motivazioni del correntista che, alla data del 18.12.2000 non era debitore della banca (come sosteneva quest’ultima), ma era creditore della somma di Euro 17.294,24, ovvero il Tribunale ha riconosciuto che la banca ha applicato interessi e competenze illegittimamente calcolate in Euro 27.000,00 circa.

Motivazioni:

Con riguardo ai tassi di interesse debitori, il Tribunale ha accertato che l’applicazione è avvenuta in base alla clausola di rinvio agli usi su piazza, senza alcuna ulteriore pattuizione.

Da ciò ne consegue sicuramente la nullità della predetta clausola, ai sensi degli artt. 1419, 1346 c.c., con conseguente applicazione, ai sensi dell’art. 1284, del tasso di interesse in misura pari al tasso legale fino al 09.07.92, data di entrata in vigore della legge 154/92, mentre a partire da tale data troveranno applicazione i tassi sostitutivi previsti dall’art. 5 della stessa legge applicabile anche ai contratti in corso.

Con riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, il Tribunale ha osservato che in mancanza di usi idonei a derogare le previsioni dell’art. 1283 c.c., il contratto deve essere mantenuto in vita con un simmetrico computo della capitalizzazione degli interessi tra banca e cliente, in maniera tale da garantire l’equilibrio del sinallagma contrattuale.

Ne consegue che l’intero rapporto è stato ricalcolato eliminando la capitalizzazione trimestrale nulla ed il Tribunale ha previsto l'applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi.

In tema di commissione di massimo scoperto, non risultando alcuna pattuizione della CMS, il Tribunale ha ritenuta nulla la sua applicazione e pertanto ha condannato la banca alla restituzione di tutte le somme percepite a tale titolo.

Il Tribunale ha infine ritenuto nulle e perciò non dovute tutte le spese addebitate nel conto corrente, poiché non pattuite, ed ha considerato illegittimo l’applicazione dei giorni valuta, poiché determinati in base agli usi vigenti sulla piazza e non in base ad una concreta specifica pattuizione tra la banca e il cliente.

Alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale ha accolto la ricostruzione del CTU che ha rideterminato il rapporto di conto corrente applicando:
- tasso legale in luogo di quello ultralegale non pattuito;
- capitalizzazione annuale per tutta la durata del rapporto;
- eliminazione di commissioni di massimo scoperto e spese;
- eliminazione dei giorni valuta.

Il Tribunale ha così condannato la Banca Popolare Pugliese a restituire la somma di Euro 17.294,24 a favore del correntista.