CHIESA CATTOLICA ED USURA
L’usura (intesa come il percepire un qualsiasi compenso per il prestito di danaro) fu proibita al clero sin dal Concilio di Nicea del 325 e ai fedeli nel secolo successivo da Papa Leone I. Nel secolo XII vari Concili precisarono e reiterarono la condanna, stabilendo per gli usurai la scomunica e il divieto di sepoltura in terra consacrata, nonché per le canoniche la proibizione di ricevere le offerte degli usurai, escludendoli di fatto dalla comunità.
1) I primi divieti di usura
Primo Concilio di Nicea (A.D. 325)
Papa Silvestro I (314-335). Convocato dall’imperatore Costantino. Simbolo Niceno contro Ario: consustanzialità del Figlio col Padre. 20 canoni. Dal 19 giugno al 25 luglio (?) 325 d. C.
Canone XVII. Dei chierici che esercitano l'usura.
Poiché molti che sono soggetti ad una regola religiosa, trascinati da avarizia e da volgare desiderio di guadagno, e dimenticata la divina Scrittura, che dice: Non ha dato il suo denaro ad interesse (Sal 14, 5), prestando, esigono un interesse, il santo e grande sinodo ha creduto giusto che se qualcuno, dopo la presente disposizione prenderà usura, o farà questo mestiere d'usuraio in qualsiasi altra maniera, o esigerà una volta e mezza tanto, o si darà, in breve, a qualche altro guadagno scandaloso, sarà radiato dal clero e considerato estraneo alla regola.
Secondo Concilio Lateranense (A.D. 1139)
Diede fine allo scisma di Anacleto II e condannò gli errori dei pietrobrusiani (seguaci del predicatore ambulante Pietro di Bruys) e di Arnaldo da Brescia. È controverso il suo carattere ecumenico. Iniziato il 4 aprile 1139
Costituzione 13.
Condanniamo, inoltre, l’insaziabile rapacità degli usurai, detestabile e vergognosa per le leggi divine e umane, condannata dalle Scritture sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento; inoltre la escludiamo da ogni conforto ecclesiastico e comandiamo che nessun arcivescovo, vescovo o abate di qualsiasi ordine, o nessun appartenente a un ordine o al clero accolga gli usurai, se non con la massima cautela. Siano considerati infami per tutta la vita, e, se non si emenderanno, siano privati della cristiana sepoltura.
2) Gli ebrei e l’usura
Il prestito ad interesse divenne un’attività molto proficua per gli ebrei, dal momento che la condanna dell’usura da parte della Chiesa non li riguardava. Il Quarto Concilio Lateranense del 1215 che, fra l’altro, li costrinse a vivere nei ghetti, quasi li condannava a esercitare il prestito a interesse, proibito ai cristiani. In quanto deicidi, essi erano destinati al fuoco eterno, sicché il peccato di usura non poteva aggravare la loro condizione di anime perdute. In effetti anche la legge mosaica vietava il prestito a interesse, ma solo ai propri fratelli, vale a dire ai correligionari. […] In tal modo, la posizione della Chiesa e quella ebraica quasi si completavano, in quanto la prima lasciava l’ingrato compito di esercitare l’usura (di cui pure si sentiva l’esigenza) agli Ebrei, i quali, da parte loro, accettavano di buon grado di dedicarsi a un’attività così proficua, che peraltro non contrastava con i propri precetti religiosi.
Quarto Concilio Lateranense (A.D. 1215)
Papa Innocenzo III (1198-1216). Tre sessioni. Settanta capitoli: confessione di fede contro i Catari; transustanziazione eucaristica; confessione e comunione annuale. Dall'11 al 30 novembre 1215
Cap. LXVII Circa l'usura dei Giudei
Più la religione cristiana frena l'esercizio dell'usura, tanto più gravemente prende piede in ciò la malvagità dei Giudei, così che in breve le ricchezze dei cristiani saranno esaurite. Volendo, pertanto aiutare i cristiani a sfuggire ai Giudei, stabiliamo con questo decreto sinodale che se in seguito i Giudei, sotto qualsiasi pretesto, estorcessero ai cristiani interessi gravi e smodati, sia proibito ogni loro commercio con i cristiani, fino a che non abbiano convenientemente riparato.
Così pure i cristiani, se fosse necessario, siano obbligati, senza possibilità di appello, con minaccia di censura ecclesiastica, ad astenersi dal commercio con essi.
Ingiungiamo poi ai principi di risparmiare a questo riguardo i cristiani, cercando piuttosto di impedire ai Giudei di commettere ingiustizie tanto gravi.
Sotto minaccia della stessa pena, stabiliamo che i Giudei siano costretti a fare il loro dovere verso le chiese per quanto riguarda le decime e le offerte dovute, che erano solite ricevere dai cristiani per le case ed altri possessi, prima che a qualsiasi titolo passassero ai Giudei, in modo che le chiese non ne abbiano alcun danno.
3) La condanna dell’usura nella chiesa medioevale
Secondo Concilio di Lione (A.D. 1274)
Papa Gregorio X (1271-1276). 6 sessioni. Regolamento del conclave, unione coi Greci, crociata, 31 capitoli. Dal 7 maggio al 17 luglio 1274.
Costituzione 26. Dell'usura.
Desiderando impedire la voragine degli interessi, che divora le anime ed esaurisce quanto si possiede, vogliamo che venga osservata inviolabilmente la costituzione del concilio Lateranense (III 1179, c. 25) emessa contro gli usurai: ciò sotto minaccia della divina maledizione.
E poiché quanto minore sarà per gli usurai la possibilità di prestare ad usura, tanto maggiormente verrà tolta la libertà di esercitarla, con questa generale costituzione stabiliamo che né un collegio, né altra comunità o singola persona, di qualsiasi dignità, condizione o stato, permetta a dei forestieri o ad altri non oriundi delle loro terre, che esercitassero o volessero esercitare pubblicamente l'usura, di prendere in affitto, a questo scopo, case nelle loro terre, o di tenerle, se già le hanno prese in affitto, o, comunque, di abitarle; devono, invece, entro tre mesi, scacciare tutti questi usurai manifesti dalle loro terre, senza ammettere più nessuno, mai, in avvenire.
Nessuno dia in affitto, a scopo di usura, una casa; neppure sotto qualsiasi altro pretesto (o colore). Chi facesse il contrario, se fossero persone ecclesiastiche, patriarchi, arcivescovi, vescovi, sappiano che incorreranno nella sospensione; persone minori, ma singole, nella scomunica; se fosse un collegio o altra comunità, incorrerà nell'interdetto. Se poi si indurissero, nel loro animo, per un mese, contro di esso, le loro terre, da quel momento, siano sottoposte all'interdetto ecclesiastico, fino a che questi stessi usurai dimorano in esse.
Se si trattasse di laici siano costretti dai loro ordinari con la censura ecclesiastica ad astenersi da questo eccesso, venendo meno ogni privilegio.
Costituzione 27.
Ancorché gli usurai manifesti abbiano stabilito nelle loro ultime volontà di soddisfare, per quanto riguarda gli interessi che avevano percepito, o determinando la quantità (del denaro da restituire), o in modo indeterminato, sia negata ad essi, tuttavia, la sepoltura ecclesiastica, fino a che non si sia completamente soddisfatto - nei limiti delle loro possibilità - per gli interessi stessi, o finché non sia stata data assicurazione della restituzione (e ciò nel modo dovuto) a coloro, cui dev'essere fatta la restituzione, se sono presenti essi stessi, o altri che possano ricevere in loro nome; o, se essi fossero assenti, all'ordinario del luogo, o a chi ne fa le veci, o al rettore della parrocchia nella quale il testatore abita, dinanzi ad alcune persone della parrocchia stessa degne di fede (a questo ordinario, vicario, rettore sia lecito il forza di questa costituzione accettare tale cauzione in loro nome, cosicché possano aver poi diritto all'azione [legale]) o ad un pubblico impiegato, incaricato dallo stesso ordinario.
Se poi si conosce la somma precisa degli interessi, vogliamo che essa sia sempre espressa nella cauzione; altrimenti sia determinata un'altra cauzione secondo il criterio di chi la riceve. Questi, però, non ne stabilisca scientemente una minore di quella che verosimilmente si ritiene per vera; se si comporterà diversamente, sia tenuto lui a soddisfare per il resto.
E stabiliamo che tutti i religiosi od altri, che contro la presente disposizione osassero ammettere alla sepoltura ecclesiastica degli usurai manifesti, debbano andar soggetti alla pena stabilita dal concilio Lateranense contro gli usurai.
Nessuno assista ai testamenti di pubblici usurai o li ammetta alla confessione o li assolva, se non avranno soddisfatto per gli interessi, o non avranno dato la debita assicurazione, come abbiamo premesso, che soddisferanno secondo le loro possibilità. I testamenti degli usurai manifesti redatti in modo diverso non abbiano alcun valore, ma siano ipso iure invalidi.
Costituzione 28. Delle ingiurie e del danno arrecato.
Quantunque i pignoramenti, che con parola usuale si chiamano rappresaglie, in cui uno sconta per un altro, siano proibiti dalla legislazione civile come cose gravi e contrarie alle leggi e all'equità naturale, perché, tuttavia, la loro proibizione nei riguardi delle persone ecclesiastiche sia tanto maggiormente temuta, quanto più particolarmente è proibita verso di essi, proibiamo assolutamente, in forza del presente decreto, che essi vengano concessi contro le persone predette o contro i loro beni, o - per quanto siano forse generalmente concessi, col pretesto di qualche consuetudine, che noi giudichiamo abuso - che vengano estesi ad esse.
Quelli, quindi, che agissero diversamente, concedendo contro le stesse persone dei pignoramenti o rappresaglie, o estendendoli ad esse, siano soggetti alla sentenza di scomunica, se si tratta di singole persone; all'interdetto ecclesiastico, se si tratta di comunità, a meno che non abbiano revocato il loro atto arbitrario entro un mese dalla concessione o dalla sua estensione (alle persone ecclesiastiche).
Concilio di Vienne (A.D. 1312)
Canone “Ex gravi”
“Si quis in illum errore inciderit, ut pertinaciter affermare praesumat, excercere usuras non esse peccatum, decernimus eum velum hereticum puniendum”
Dichiara eretica l’affermazione secondo cui l’usura non sarebbe peccato.
Concilio di Basilea – Ferrara – Firenze – Roma (A.D. 1431-1437)
25 sessioni. Trasferimento a Ferrara ad opera di Eugenio IV (1431-1447) il 18 settembre 1437, definitivamente il l gennaio 1438; da lì a Firenze il 16 gennaio 1439. Qui unione coi Greci il 6 luglio 1439, con gli Armeni il 22 novembre, con i copti il 4 febbraio 1442. Trasferimento a Roma il 25 aprile 1442, qui unione con i Siri il 30 novembre 1444 e con i Caldei e i Maroniti di Cipro il 7 agosto 1445.
26 novembre 1433 SESSIONE XV. (Dei concili provinciali e sinodali).
Il sacrosanto concilio generale di Basilea, legittimamente riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa universale, a perpetua memoria.
[…]. Quindi il vescovo stesso faccia indagini diligenti sulla vita e i costumi dei suoi sudditi; e cerchi di reprimere con la debita correzione la vergogna della perversa eresia, i contratti ispirati ad usura, il concubinato, la fornicazione, e qualsiasi altro delitto o mancanza. Revochi le alienazioni di beni ecclesiastici proibite dal diritto; riformi e corregga in meglio gli abusi dei chierici e degli altri suoi sudditi, che mancassero circa l'ufficio divino e l'obbligo di portare l'abito ecclesiastico.
5) L’istituzione dei monti di pietà (prima “liberalizzazione”)
Erano già stati emanati numerosi decreti papali a favore dei "montes pietatis" ("monti di pietà"), istituzioni pubbliche organizzate, su impulso dei francescani, per “facilitare” l’accesso al credito su pegno cioè per fare concorrenza agli usurai “professionali” (ebrei e cristiani) che operavano normalmente concedendo credito su pegno. C'erano però ripensamenti contro il modo con cui questi monti dei pegni si mantenevano senza danni.
Quinto Concilio Lateranense (A.D. 1512-1517)
Dal 3 maggio 1512 al 16 marzo 1517. Questo concilio cercò principalmente di placare le contese gallicane. Dopo che nel 1513 Luigi XII, re di Francia, si era riconciliato con la sede apostolica e dalla sessione 8° la sua nazione era presente al concilio, si riuscì a sostituire la Sanzione Pragmatica di Bourges con un concordato. Il concilio inoltre emise decreti nell’ambito della fede e della morale.
Sessione 10a: Usura e i "Monti di pietà”
Bolla Inter multiplices
Alcuni maestri e dottori infatti sostengono che non sono leciti quei Monti di pietà nei quali, passato un certo tempo, si esige dai poveri destinatari del prestito in più del capitale un tanto per ogni libbra prestata; in questo modo infatti essi non vanno esenti dalla colpa di usura e da un preciso peccato di ingiustizia; nostro Signore infatti, secondo la testimonianza dell’evangelista Luca [Lc 6,34s], ci ha chiaramente comandato di non sperare nulla più del capitale, quando facciamo un prestito. Si dà infatti usura in senso proprio quando dell’uso di una cosa che non produce niente, ci si sforza di ricavare, senza alcuna fatica e pericolo, un guadagno e un frutto. Ma altri maestri e dottori... si pronunciano di conseguenza ... a favore di un bene così grande, così necessario alla comunità, purché non si chieda e non si speri nessun compenso per il prestito. Tuttavia, essi dicono, come indennità per questi Monti di pietà, cioè per far fronte alle opere necessarie per lo stipendio degli impiegati e per tutto ciò che serve al loro mantenimento, questi possono, a condizione di non trarre nessun lucro, ricevere e esigere da coloro che traggono vantaggio dal prestito loro fatto, una somma modesta e ridotta allo stretto necessario in più del capitale, e ciò in virtù di quel principio giuridico per cui chi riceve un vantaggio deve anche portarne il peso (Regulae iuris, in: Bonifacio VIII, Liber sestus Decretalium, V Appendix, regula 55 (Frdb, 1123), soprattutto se vi è l’approvazione dell’autorità apostolica. E questi maestri dimostrano che questa seconda opinione è stata approvata dai romani pontefici, nostri predecessori, Paolo II, Sisto IV, Innocenzo VIII, Alessandro IV e Giulio II, di felice memoria ...
Quanto a noi, volendo provvedere opportunamente ... a questo problema, apprezzando lo zelo per la giustizia che mostra la prima parte, che vuole evitare la minaccia dell’usura, e apprezzando l’amore per la pietà e la verità che manifesta la seconda parte, che vuole venire in aiuto dei poveri, lodando in ogni caso l’impegno di entrambe, ... con l’approvazione del sacro concilio, dichiariamo e definiamo che i suddetti Monti di pietà costituiti dalle pubbliche autorità e finora approvati e confermati dalla sede apostolica, nei quali si esiga, oltre il deposito un modesto compenso per le sole spese degli impiegati e di quanto è necessario per il loro mantenimento, senza un guadagno per gli stessi Monti, non presentano nessun male specifico, né costituiscono incentivo al peccato. Essi non possono in alcun modo essere condannati, ma al contrario un tale tipo di prestito è meritorio e deve essere lodato e approvato, né deve essere assolutamente considerato come una usura ...
Tutti ... coloro che in futuro osassero predicare o discutere sia a voce che per iscritto contro il testo di questa decisione, incorreranno nella scomunica di pronunciata sentenza ...
6) La moderna dottrina canonica sull’usura
Enciclica “Vix pervenit” - 1° novembre 1745 di Benedetto XIV (Prospero Lambertini)
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3 ….
I. Quel genere di peccato che si chiama usura, e che nell’accordo di prestito ha una sua propria collocazione e un suo proprio posto, consiste in questo: ognuno esige che del prestito (che per sua propria natura chiede soltanto che sia restituito quanto fu prestato) gli sia reso più di ciò che fu ricevuto; e quindi pretende che, oltre al capitale, gli sia dovuto un certo guadagno, in ragione del prestito stesso. Perciò ogni siffatto guadagno che superi il capitale è illecito ed ha carattere usuraio.
II. Per togliere tale macchia non si potrà ricevere alcun aiuto dal fatto che tale guadagno non è eccessivo ma moderato, non grande ma esiguo; o dal fatto che colui dal quale, solo a causa del prestito, si reclama tale guadagno, non è povero, ma ricco; né ha intenzione di lasciare inoperosa la somma che gli è stata data in prestito, ma di impiegarla molto vantaggiosamente per aumentare le sue fortune, o acquistando nuove proprietà, o trattando affari lucrosi. Infatti agisce contro la legge del prestito (la quale necessariamente vuole che ci sia eguaglianza fra il prestato e il restituito) colui che, in forza del mutuo, non si vergogna di pretendere più di quanto è stato prestato, nonostante fosse stato convenuta inizialmente la restituzione di una somma eguale a quella prestata. Pertanto, colui che ha ricevuto, sarà obbligato, in forza della norma di giustizia che chiamano commutativa (la quale prevede che nei contratti umani si debba mantenere l’eguaglianza propria di ognuno) a rimediare e a riparare quanto non ha esattamente mantenuto.
III. Detto questo, non si nega che talvolta nel contratto di prestito possano intervenire alcuni altri cosiddetti titoli, non del tutto connaturati ed intrinseci, in generale, alla stessa natura del prestito; e che da questi derivi una ragione del tutto giusta e legittima di esigere qualcosa in più del capitale dovuto per il prestito. E neppure si nega che spesso qualcuno può collocare e impiegare accortamente il suo danaro mediante altri contratti di natura totalmente diversa dal prestito, sia per procacciarsi rendite annue, sia anche per esercitare un lecito commercio, e proprio da questo trarre onesti proventi.
IV. Come in tanti diversi generi di contratti, se non è rispettata la parità di ciascuno, è noto che quanto si percepisce oltre il giusto ha a che vedere se non con l’usura (in quanto non vi è prestito, né palese né mascherato), certamente con qualche altra iniquità, che impone parimenti l’obbligo della restituzione. Se si conducono gli affari con rettitudine, e li si giudica con la bilancia della Giustizia, non c’è da dubitare che in quei medesimi contratti possano intervenire molti modi e leciti criteri per conservare e rendere numerosi i traffici umani e persino lucroso il commercio. Pertanto, sia lungi dall’animo dei Cristiani la convinzione che, con l’usura, o con simili ingiustizie inflitte agli altri possano fiorire lucrosi commerci; invece abbiamo appreso dallo stesso Divino Oracolo che "La Giustizia eleva la gente, il peccato rende miseri i popoli".
V. Ma occorre dedicare la massima attenzione a quanto segue: ciascuno si convincerà a torto e in modo sconsiderato che si trovino sempre e in ogni dove altri titoli legittimi accanto al prestito, o, anche escludendo il prestito, altri giusti contratti, col supporto dei quali sia lecito ricavare un modesto guadagno (oltre al capitale integro e salvo) ogni volta che si consegna a chiunque del danaro o frumento o altra merce di altro genere. Se alcuno sarà di questa opinione, avverserà non solo i divini documenti e il giudizio della Chiesa Cattolica sull’usura, ma anche l’umano senso comune e la ragione naturale. A nessuno infatti può sfuggire che in molti casi l’uomo è tenuto a soccorrere il suo prossimo con un prestito puro e semplice, come insegna soprattutto Cristo Signore: "Non respingere colui che vuole un prestito da te". Del pari, in molte circostanze, non vi è posto per nessun altro giusto contratto, eccetto il solo prestito. Bisogna dunque che chiunque voglia seguire la voce della propria coscienza, si accerti prima attentamente se davvero insieme con il prestito non si presenti un altro giusto titolo e se non si tratti invece di un altro contratto diverso dal mutuo, in grazia del quale sia reso puro e immune da ogni macchia il guadagno ottenuto.
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7. In primo luogo fate sapere con parole severissime che il vizio vergognoso dell’usura è aspramente riprovato dalle Lettere Divine. Esso veste varie forme e apparenze per far precipitare di nuovo nella estrema rovina i Fedeli restituiti alla libertà e alla grazia dal sangue di Cristo; perciò, se vorranno collocare il loro denaro, evitino attentamente di lasciarsi trascinare dall’avarizia che è fonte di tutti i mali, ma piuttosto chiedano consiglio a coloro che si elevano al di sopra dei più per eccellenza di dottrina e di virtù.
8. In secondo luogo, coloro che confidano tanto nelle proprie forze e nella propria sapienza, da non aver dubbi nel pronunciarsi su tali problemi (che pure esigono non poca conoscenza della Sacra Teologia e dei Canoni) si guardino bene dalle posizioni estreme che sono sempre erronee. Infatti alcuni giudicano queste questioni con tanta severità, da accusare come illecito e collegato all’usura ogni profitto ricavato dal danaro; altri invece sono talmente indulgenti e remissivi da ritenere esente da infamante usura qualunque guadagno. Non siano troppo legati alle loro opinioni, ma prima di dare un parere esaminino vari scrittori che più degli altri sono apprezzati; poscia facciano proprie quelle parti che sanno essere sicuramente attendibili sia per la dottrina, sia per l’autorità. E se nasce una disputa mentre si esamina qualche contratto, non si scaglino contumelie contro coloro che seguono una contraria Sentenza, né dichiarino che essa è da punire con severe censure, soprattutto se manca dell’opinione e delle testimonianze di uomini eminenti; poiché le ingiurie e le offese infrangono il vincolo della carità cristiana e recano gravissimo danno e scandalo al popolo.
9. In terzo luogo, coloro che vogliono restare immuni ed esenti da ogni sospetto di usura, e tuttavia vogliono dare il loro denaro ad altri in modo da trarne solo un guadagno legittimo, devono essere invitati a spiegare prima il contratto da stipulare, a chiarire le condizioni che vi sono poste e l’interesse che si pretende da quel denaro. Tali spiegazioni contribuiscono decisamente non solo a scongiurare ansie e scrupoli di coscienza, ma anche a ratificare il contratto nel foro esterno; inoltre chiudono l’adito alle dispute che spesso occorre affrontare perché si possa capire se il danaro che sembra prestato ad altri in modo lecito, contenga in realtà un’usura mascherata.
10. In quarto luogo vi esortiamo a non lasciare adito agli stolti discorsi di coloro che vanno dicendo che l’odierna questione sulle usure è tale solo di nome, perché il danaro, che per qualunque ragione si presta ad altri, procura solitamente un profitto. Quanto ciò sia falso e lontano dalla verità si comprende facilmente se ci rendiamo conto che la natura di un contratto è totalmente diversa e separata dalla natura di un altro, e che del pari molto fra di loro divergono le conseguenze di contratti tra loro diversi. In realtà una differenza molto evidente intercorre tra l’interesse che a buon diritto si trae dal danaro, e che perciò si può trattenere in sede legale e in sede morale, e il guadagno che illegalmente si ricava dal danaro e che quindi deve essere restituito, conformemente al dettato della legge e della coscienza.
Risulta dunque che non è vano proporre la questione dell’usura in questi tempi e per la seguente ragione: dal denaro che si presta ad altri si riceve molto spesso qualche interesse.
Enciclica “Rerum novarum” - 1° novembre 1891 di Leone XIII (Giocchino Pecci)
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2. Comunque sia, è chiaro, ed in ciò si accordano tutti, come sia di estrema necessità venir in aiuto senza indugio e con opportuni provvedimenti ai proletari, che per la maggior parte si trovano in assai misere condizioni, indegne dell'uomo. Poiché, soppresse nel secolo passato le corporazioni di arti e mestieri, senza nulla sostituire in loro vece, nel tempo stesso che le istituzioni e le leggi venivano allontanandosi dallo spirito cristiano, avvenne che poco a poco gli operai rimanessero soli e indifesi in balia della cupidigia dei padroni e di una sfrenata concorrenza. Accrebbe il male un'usura divoratrice che, sebbene condannata tante volte dalla Chiesa, continua lo stesso, sotto altro colore, a causa di ingordi speculatori. Si aggiunga il monopolio della produzione e del commercio, tanto che un piccolissimo numero di straricchi hanno imposto all'infinita moltitudine dei proletari un gioco poco meno che servile.
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Nel secolo XX° la Chiesa non si esprime più espressamente sul tema dell’usura e le successive encicliche sociali “Quadragesimo anno” di Pio XI e “Centesimus anno” di Giovanni Paolo II, pur richiamando la Rerum novarum, non hanno parlato espressamente dell’usura; nelle costituzioni del Concilio Vaticano II la “Gaudium et spes” dedica un capitolo ad “Investimenti e moneta”, ma non tocca il tema dell’usura.
Enciclica “Quadragesimo anno” 15 maggio 1931 di Pio XI (Achille Ratti)
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c) concentrazione della ricchezza
105. E in primo luogo ciò che ferisce gli occhi è che ai nostri tempi non vi è solo concentrazione della ricchezza, ma l'accumularsi altresì di una potenza enorme, di una dispotica padronanza dell'economia in mano di pochi, e questi sovente neppure proprietari, ma solo depositari e amministratori del capitale, di cui essi però dispongono a loro grado e piacimento.
106. Questo potere diviene più che mai dispotico in quelli che, tenendo in pugno il danaro, la fanno da padroni; onde sono in qualche modo i distributori del sangue stesso, di cui vive l'organismo economico, e hanno in mano, per così dire, l'anima dell'economia, sicché nessuno, contro la loro volontà, potrebbe nemmeno respirare.
107. Una tale concentrazione di forze e di potere, che è quasi la nota specifica della economia contemporanea, è il frutto naturale di quella sfrenata libertà di concorrenza che lascia sopravvivere solo i più forti, cioè, spesso i più violenti nella lotta e i meno curanti della coscienza.
108. A sua volta poi la concentrazione stessa di ricchezze e di potenza genera tre specie di lotta per il predominio: dapprima si combatte per la prevalenza economica; di poi si contrasta accanitamente per il predominio sul potere politico, per valersi delle sue forze e della sua influenza nelle competizioni economiche; infine si lotta tra gli stessi Stati, o perché le nazioni adoperano le loro forze e la potenza politica a promuovere i vantaggi economici dei propri cittadini, o perché applicano il potere e le forze economiche a troncare le questioni politiche sorte fra le nazioni.
Il peccato di usura
CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA (Ed. 2005)
508. Che cosa proibisce il settimo Comandamento (non rubare) ?
Il settimo Comandamento proibisce anzitutto il furto, che è l'usurpazione del bene altrui contro la ragionevole volontà del proprietario. Ciò si verifica anche nel pagare salari ingiusti; nello speculare sul valore dei beni per trarre vantaggio a danno di altri; nel contraffare assegni o fatture. Proibisce inoltre di commettere frodi fiscali o commerciali, di arrecare volontariamente un danno alle proprietà private o pubbliche. Proibisce anche l'usura, la corruzione, l'abuso privato di beni sociali, i lavori colpevolmente male eseguiti, lo sperpero.
Catechismo del Concilio di Trento Parte III/Settimo Comandamento: NON RUBARE
Si rendono rei di furto gli usurai inesorabili e crudeli nelle rapine, che derubano e dissanguano il misero popolo con le loro usure. Consiste l'usura nel ricevere un'aggiunta in più oltre il capitale dato, sia denaro o qualsiasi altra cosa, che possa esser acquistata o stimata per denaro. Così infatti sta scritto nel libro di Ezechiele: "Non riceverà usura e sovrabbondanza [di denaro]" (18,17) e il Signore dice nel Vangelo di Luca: "Date in prestito, senza aspettarne nulla" (6,35). Sempre fu considerato gravissimo questo delitto, anche presso i pagani, e odioso più d'ogni altro. Da ciò il motto: "Cos'è far usura? E che cosa è uccidere un uomo?"; poiché quelli che danno a usura vendono due volte la medesima cosa, o vendono quel che non esiste.
Chi è obbligato alla restituzione
Ciò che abbiamo detto riguarda le cose proibite; ora veniamo a parlare delle cose comandate da questo precetto, tra le quali ha il primo posto la soddisfazione o restituzione; infatti il peccato non viene rimesso, se non si restituisce il maltolto. Ma, poiché non soltanto chi ha commesso un furto deve restituire il maltolto a colui che ha derubato, ma anche tutti quelli che parteciparono al furto sono obbligati alla restituzione, bisogna spiegare chi siano quelli che non possono sfuggire a quest'obbligo di soddisfare o di restituire.
Parecchie sono le categorie di siffatta gente. La prima è di coloro che comandano di rubare; essi sono non solo compagni e autori del furto, ma anche i più malvagi tra quel genere di ladri.
La seconda categoria, pari alla prima nella volontà sebbene inferiore negli effetti, e tuttavia da considerarsi allo stesso grado, è di quelli che, non potendo comandare, sono consiglieri e suggeritori di furti.
Terza categoria è di coloro che vanno d'accordo con i ladri.
Quarta, quella di coloro che partecipano al furto, dal quale traggono lucro (se si può chiamar lucro quel che li conduce agli eterni tormenti, qualora essi non si ravvedano); di loro così parla David: "Se vedevi un ladro correvi con lui" (Sal 49,18).
Quinta categoria di ladri sono coloro che, potendo impedire il furto, sono tanto lontani dall'impedirlo e dall'opporsi che, anzi, lasciano e permettono che esso avvenga.
Sesta categoria sono coloro che, sapendo con certezza che è stato commesso un furto e dove, non svelano la cosa, ma fingono di non saperla.
L'ultima categoria comprende tutti i complici, i custodi, i patrocinatori e quanti offrono loro un ripostiglio e un rifugio. Tutti costoro sono tenuti alla riparazione verso i derubati e devono esser caldamente esortati a compiere questo dovere indispensabile.
Né sono del tutto immuni da questa colpa neppure coloro che approvano e lodano il furto.
Corpus juris canonici - 1917(Benedetto XV)
LIBER TERTIUS. DE REBUS. PARS SEXTA. DE BONIS ECCLESIAE TEMPORALIBUS.
TITULUS XXIX. De contractibus.
Canone 1543.
Si res fungibilis ita alicui detur ut eius fiat et postea tantundem in eodem genere restituatur, nihil lucri, ratione ipsius contractus, percipi potest; sed in praestatione rei fungibilis non est per se illicitum de lucro legali pacisci, nisi constet ipsum esse immoderatum, aut etiam de lucro maiore, si iustus ac proportionatus titulus suffragetur.
Se qualcuno consegna delle cose fungibili poi dovrà restituirne la stessa quantità e lo stesso genere, senza potere percepire alcun lucro a causa del contratto; ma se la prestazione non riguarda cose fungibili non è di per sé illecito pattuire un lucro legale, in misura moderata o anche pattuire un lucro maggiore se giusto e proporzionato al titolo.
Corpus juris canonici - 1983(Giovanni Paolo II°)
Canone 1284
1. Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia.
2. Devono pertanto:
- vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione;
- curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente;
- osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa;
- esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione ed impiegandoli secondo le intenzioni del fondatore o le norme legittime;
- pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale;
- impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto;
- tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;
- redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno;
- catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare poi gli originali, ove si possa fare comodamente, nell'archivio della curia.
3. Si raccomanda vivamente agli amministratori di redigere ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite; si lascia poi al diritto particolare imporlo e determinarne le modalità di presentazione

